L’art. 34 del d.lgs. n. 39 del 2010 tratta la questione dell’iscrizione dei soggetti di Paesi terzi nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, riprendendo sostanzialmente quanto disposto dall’art. 45, direttiva 2006/43/CE. Esso, pertanto, stabilisce l’obbligo di iscrizione per i revisori e le società di revisione contabile di Paesi terzi che rilascino una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di un’entità avente sede in un Paese terzo laddove i valori mobiliari di tale entità siano ammessi in un mercato regolamentato italiano. Infatti, la mancata iscrizione al Registro comporta l’impossibilità di attribuire effetti giuridici alle relazioni di revisione dei conti annuali e dei conti consolidati redatte dai soggetti revisori di un Paese terzo. Il commento all'art. 34 illustra l'obbligo di iscrizione al registro dei revisori dei Paesi terzi unitamente alle sue eccezioni, occupandosi anche del regime relativo alla possibilità di dichiarare l'equivalenza, nei Paesi terzi, dei requisiti di accesso alla professione della revisione contabile rispetto alle discipline europee.

Articolo 34 – Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro - del d.lsg. 27 gennaio 2010 n. 39 / E. Baroncini. - STAMPA. - (2012), pp. 2086-2089.

Articolo 34 – Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro - del d.lsg. 27 gennaio 2010 n. 39

BARONCINI, ELISA
2012

Abstract

L’art. 34 del d.lgs. n. 39 del 2010 tratta la questione dell’iscrizione dei soggetti di Paesi terzi nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, riprendendo sostanzialmente quanto disposto dall’art. 45, direttiva 2006/43/CE. Esso, pertanto, stabilisce l’obbligo di iscrizione per i revisori e le società di revisione contabile di Paesi terzi che rilascino una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di un’entità avente sede in un Paese terzo laddove i valori mobiliari di tale entità siano ammessi in un mercato regolamentato italiano. Infatti, la mancata iscrizione al Registro comporta l’impossibilità di attribuire effetti giuridici alle relazioni di revisione dei conti annuali e dei conti consolidati redatte dai soggetti revisori di un Paese terzo. Il commento all'art. 34 illustra l'obbligo di iscrizione al registro dei revisori dei Paesi terzi unitamente alle sue eccezioni, occupandosi anche del regime relativo alla possibilità di dichiarare l'equivalenza, nei Paesi terzi, dei requisiti di accesso alla professione della revisione contabile rispetto alle discipline europee.
2012
Commentario T.U.F. - Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni
2086
2089
Articolo 34 – Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro - del d.lsg. 27 gennaio 2010 n. 39 / E. Baroncini. - STAMPA. - (2012), pp. 2086-2089.
E. Baroncini
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