Con la promulgazione delle legge di tutela del risparmio (Legge 28 dicembre 2005, n. 262, in G.U. 28 dicembre 2005, n. 301, suppl. ord. n. 218, recante: “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”), il legislatore italiano ha introdotto specifiche norme dedicate agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie allo scopo di facilitare la tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari. Infatti, all’interno della legge a tutela del risparmio, l’art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, rubricato “Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori”, ha fornito una delega al Governo per disciplinare la materia attraverso la creazione di una Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob. In attuazione all’art. 27 è stato così emanato il d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, a cui è seguito il regolamento Consob di cui alla Delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008, che hanno dato vita alla Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob, la quale è chiamata ad amministrare lo svolgimento di conciliazioni e arbitrati, prevedendo che possano essere portate all’attenzione del conciliatore e degli arbitri le controversie insorte tra gli investitori non professionali, da una parte, e gli intermediari, dall’altra, per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione di correttezza e di trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori (art. 4, d.lgs. n. 179 del 2007). L’art. 5 del d.lgs. 5 marzo 2010, n. 28 prevede che, a decorrere dal 20 marzo 2011, il tentativo di mediazione nell’ambito delle controversie bancarie e finanziarie è condizione di procedibilità della domanda in sede giudiziale. Il procedimento di mediazione svolto dinnanzi alla Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob è idoneo al soddisfacimento del requisito di procedibilità della domanda. A fare tempo dalla stessa data è divenuta operativa anche la Camera di conciliazione della Consob.
Soldati N. (2012). La conciliazione della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob. MILANO : Gruppo 24 Ore.
La conciliazione della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob
SOLDATI, NICOLA
2012
Abstract
Con la promulgazione delle legge di tutela del risparmio (Legge 28 dicembre 2005, n. 262, in G.U. 28 dicembre 2005, n. 301, suppl. ord. n. 218, recante: “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”), il legislatore italiano ha introdotto specifiche norme dedicate agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie allo scopo di facilitare la tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari. Infatti, all’interno della legge a tutela del risparmio, l’art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, rubricato “Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori”, ha fornito una delega al Governo per disciplinare la materia attraverso la creazione di una Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob. In attuazione all’art. 27 è stato così emanato il d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, a cui è seguito il regolamento Consob di cui alla Delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008, che hanno dato vita alla Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob, la quale è chiamata ad amministrare lo svolgimento di conciliazioni e arbitrati, prevedendo che possano essere portate all’attenzione del conciliatore e degli arbitri le controversie insorte tra gli investitori non professionali, da una parte, e gli intermediari, dall’altra, per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione di correttezza e di trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori (art. 4, d.lgs. n. 179 del 2007). L’art. 5 del d.lgs. 5 marzo 2010, n. 28 prevede che, a decorrere dal 20 marzo 2011, il tentativo di mediazione nell’ambito delle controversie bancarie e finanziarie è condizione di procedibilità della domanda in sede giudiziale. Il procedimento di mediazione svolto dinnanzi alla Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob è idoneo al soddisfacimento del requisito di procedibilità della domanda. A fare tempo dalla stessa data è divenuta operativa anche la Camera di conciliazione della Consob.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.