Il D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, emanato in conformità alla previsione contenuta all’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, rubricato “Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori”, è venuto a completare il quadro normativo della mediazione civile e commerciale di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, disciplinando i criteri e le modalità per l’iscrizione degli organismi di mediazione presso il Ministero della giustizia, la tenuta del registro stesso e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi per la gestione del servizio di mediazione. Tale decreto è stato successivamente modificato dal D.M. 6 luglio 2011, n. 145 e chiarito nella sua portata dalla Circolare interpretativa del 20 dicembre 2011 del Ministero della giustizia Più precisamente, l’art. 16 del decreto ministeriale integra e completa la disciplina delle indennità per il servizio di mediazione regolamentate dall’art. 17 del d.lgs. n. 28 del 2010, rubricato “risorse, regime tributario e indennità”. Infatti, l’art. 17, comma 4, si era limitato ad individuare gli aspetti generali relativi alle indennità del servizio che poi sono stati sviluppati, come detto, all’interno nel D.M. n. 180 del 2010. In particolare, l’articolo in parola aveva indicato, per quanto attiene agli organismi pubblici, la necessità di individuare l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti ed il meccanismo di calcolo, nonché le modalità di ripartizione da effettuarsi a carico delle parti; per contro, per quanto attiene agli organismi privati, aveva indicato la necessità di stabilire i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte per l’approvazione da parte del Ministero della giustizia. Ancora, il quarto comma del medesimo articolo demandava all’emanando decreto ministeriale le maggiorazioni massime e le riduzioni minime delle indennità dovute rispettivamente nell’ipotesi di successo del tentativo di mediazione e nell’ipotesi in cui il tentativo di mediazione costituisse requisito di procedibilità della domanda in sede giudiziale o arbitrale, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010.

Soldati N. (2012). Le indennità del servizio di mediazione. MILANO : Gruppo 24 Ore.

Le indennità del servizio di mediazione

SOLDATI, NICOLA
2012

Abstract

Il D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, emanato in conformità alla previsione contenuta all’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, rubricato “Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori”, è venuto a completare il quadro normativo della mediazione civile e commerciale di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, disciplinando i criteri e le modalità per l’iscrizione degli organismi di mediazione presso il Ministero della giustizia, la tenuta del registro stesso e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi per la gestione del servizio di mediazione. Tale decreto è stato successivamente modificato dal D.M. 6 luglio 2011, n. 145 e chiarito nella sua portata dalla Circolare interpretativa del 20 dicembre 2011 del Ministero della giustizia Più precisamente, l’art. 16 del decreto ministeriale integra e completa la disciplina delle indennità per il servizio di mediazione regolamentate dall’art. 17 del d.lgs. n. 28 del 2010, rubricato “risorse, regime tributario e indennità”. Infatti, l’art. 17, comma 4, si era limitato ad individuare gli aspetti generali relativi alle indennità del servizio che poi sono stati sviluppati, come detto, all’interno nel D.M. n. 180 del 2010. In particolare, l’articolo in parola aveva indicato, per quanto attiene agli organismi pubblici, la necessità di individuare l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti ed il meccanismo di calcolo, nonché le modalità di ripartizione da effettuarsi a carico delle parti; per contro, per quanto attiene agli organismi privati, aveva indicato la necessità di stabilire i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte per l’approvazione da parte del Ministero della giustizia. Ancora, il quarto comma del medesimo articolo demandava all’emanando decreto ministeriale le maggiorazioni massime e le riduzioni minime delle indennità dovute rispettivamente nell’ipotesi di successo del tentativo di mediazione e nell’ipotesi in cui il tentativo di mediazione costituisse requisito di procedibilità della domanda in sede giudiziale o arbitrale, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010.
2012
Guida alla mediazione civile e commerciale. Evoluzione normativa, aspetti operativi, settori di applicazione e casistica.
85
92
Soldati N. (2012). Le indennità del servizio di mediazione. MILANO : Gruppo 24 Ore.
Soldati N.
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