Il contributo esamina e delinea l’ambito di applicazione della mediazione alle controversie c.d. societarie, siccome introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Infatti, a seguito dell’abrogazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 5 del 2003 da parte della legge 69 del 2009 e degli art. 38-40 sempre dello stesso decreto ad opera del d.lgs. n. 28 del 2010, le materie in cui la mediazione in questo ambito può essere utilizzata sono oggi disciplinate dall’art. 5 del nuovo d.lgs. n. 28 del 2010. Comparando i testi del vecchio art. 1 e del nuovo art. 5 appare evidente come nel settore societario, la mediazione abbia perso terreno rispetto alla precedente conciliazione. Infatti, a fronte del richiamo di cui al primo comma dell’art. 38 alle materie indicate all’art. 1 del decreto legislativo, la conciliazione poteva essere utilizzata in tutte le materie nelle quali era obbligatorio utilizzare il rito societario, compatibilmente con i limiti della disponibilità del diritto controverso. Ne conseguiva che la conciliazione poteva essere utilizzata, come strumento ADR, per tutte le controversie relative ai rapporti societari, sia di società di persone che di capitali, ivi compresi quelli riguardanti le società di fatto, l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, nonché le azioni di responsabilità da chiunque promosse nei confronti degli organi della società, delle mutue assicuratrici e delle cooperative, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico o nei confronti dei terzi danneggiati (art. 1 comma 1, lett. a). Altresì, rientravano nell’ambito della previsione dell’art. 1 anche le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali, oltre ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali ed i relativi diritti (art. 1 comma 1, lett. b), nonché le controversie relative ai patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati dall’art. 2341-bis c.c. ed agli accordi di collaborazione di cui all’art. 2341-bis, comma 3, c.c. (art. 1 comma 1, lett. c). Ancora, la conciliazione poteva essere utilizzata nelle controversie aventi ad oggetto rapporti di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di rapporti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa (art. 1 comma 1, lett. d). La legge sul “patto di famiglia”, che ha riformato il codice civile, inserendo gli artt. 768-bis e seguenti c.c., ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina speciale per la successione dei beni produttivi, azienda e partecipazioni sociali, che consente all’imprenditore di pianificare l’assetto del proprio patrimonio nei confronti dei propri eredi, allo scopo di favorire il passaggio generazionale della ricchezza. Anche in questo ambito, il legislatore ha ritenuto non solo opportuno apprestare uno strumento agile e snello, quale è la conciliazione, per risolvere tutte le controversie che possono insorgere in relazione al patto stipulato, ma anche utilizzare il procedimento previsto per la conciliazione societaria che è il più evoluto ed il più affine alla materia del contendere. In questa materia il tentativo di mediazione è oggi obbligatorio. Dall’esame del testo dell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 emerge, per quanto attiene alle controversie societarie, come queste divengano oggetto di tentativo obbligatorio pregiudiziale, ai sensi del quinto comma dell’art. 5, solamente allorché sia stata inserita nello statuto o nell’atto costitutivo dell’ente, ovvero nel contratto, una clausola di conciliazione o di mediazione; in tutte le altre ipotesi la...

Soldati N. (2012). La mediazione nelle controversie societarie. MILANO : Gruppo 24 Ore.

La mediazione nelle controversie societarie

SOLDATI, NICOLA
2012

Abstract

Il contributo esamina e delinea l’ambito di applicazione della mediazione alle controversie c.d. societarie, siccome introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Infatti, a seguito dell’abrogazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 5 del 2003 da parte della legge 69 del 2009 e degli art. 38-40 sempre dello stesso decreto ad opera del d.lgs. n. 28 del 2010, le materie in cui la mediazione in questo ambito può essere utilizzata sono oggi disciplinate dall’art. 5 del nuovo d.lgs. n. 28 del 2010. Comparando i testi del vecchio art. 1 e del nuovo art. 5 appare evidente come nel settore societario, la mediazione abbia perso terreno rispetto alla precedente conciliazione. Infatti, a fronte del richiamo di cui al primo comma dell’art. 38 alle materie indicate all’art. 1 del decreto legislativo, la conciliazione poteva essere utilizzata in tutte le materie nelle quali era obbligatorio utilizzare il rito societario, compatibilmente con i limiti della disponibilità del diritto controverso. Ne conseguiva che la conciliazione poteva essere utilizzata, come strumento ADR, per tutte le controversie relative ai rapporti societari, sia di società di persone che di capitali, ivi compresi quelli riguardanti le società di fatto, l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, nonché le azioni di responsabilità da chiunque promosse nei confronti degli organi della società, delle mutue assicuratrici e delle cooperative, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico o nei confronti dei terzi danneggiati (art. 1 comma 1, lett. a). Altresì, rientravano nell’ambito della previsione dell’art. 1 anche le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali, oltre ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali ed i relativi diritti (art. 1 comma 1, lett. b), nonché le controversie relative ai patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati dall’art. 2341-bis c.c. ed agli accordi di collaborazione di cui all’art. 2341-bis, comma 3, c.c. (art. 1 comma 1, lett. c). Ancora, la conciliazione poteva essere utilizzata nelle controversie aventi ad oggetto rapporti di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di rapporti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa (art. 1 comma 1, lett. d). La legge sul “patto di famiglia”, che ha riformato il codice civile, inserendo gli artt. 768-bis e seguenti c.c., ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina speciale per la successione dei beni produttivi, azienda e partecipazioni sociali, che consente all’imprenditore di pianificare l’assetto del proprio patrimonio nei confronti dei propri eredi, allo scopo di favorire il passaggio generazionale della ricchezza. Anche in questo ambito, il legislatore ha ritenuto non solo opportuno apprestare uno strumento agile e snello, quale è la conciliazione, per risolvere tutte le controversie che possono insorgere in relazione al patto stipulato, ma anche utilizzare il procedimento previsto per la conciliazione societaria che è il più evoluto ed il più affine alla materia del contendere. In questa materia il tentativo di mediazione è oggi obbligatorio. Dall’esame del testo dell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 emerge, per quanto attiene alle controversie societarie, come queste divengano oggetto di tentativo obbligatorio pregiudiziale, ai sensi del quinto comma dell’art. 5, solamente allorché sia stata inserita nello statuto o nell’atto costitutivo dell’ente, ovvero nel contratto, una clausola di conciliazione o di mediazione; in tutte le altre ipotesi la...
2012
Guida alla mediazione civile e commerciale. Evoluzione normativa, aspetti operativi, settori di applicazione e casistica
157
167
Soldati N. (2012). La mediazione nelle controversie societarie. MILANO : Gruppo 24 Ore.
Soldati N.
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