La pubblicazione in Gazzetta ufficiale del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (In G.U. 6 giugno 2011, n. 129, suppl. ord. n. 139, recante: “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”), recante il c.d. Codice del turismo, costituisce un punto di arrivo importante nell’ambito della materia turistica nel nostro ordinamento al fine di adeguare la disciplina di settore all’evoluzione del quadro giuridico nazionale, aprendo nuove ed ulteriori strade allo sviluppo della procedura di mediazione nelle controversie in materia di turismo. Emerge subito evidente come all’interno del Codice sia stata posta particolare attenzione alla disciplina della composizione delle controversie, in linea di continuità con la precedente legge quadro in materia di turismo 29 marzo 2011, n. 135, la quale, all’art. 4, comma 3, prevedeva espressamente che «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici». La soluzione delle controversie mediante il ricorso alla conciliazione nel settore turistico rientrava, infatti, tra le particolarità della legge n. 135 del 2001, oggi abrogata per espressa disposizione dell’art. 3 del d.lgs. n. 79 del 2011, alla luce della notevoli potenzialità di tale strumento compositivo in questo settore e in considerazione delle sue peculiarità operative e compositive.

Soldati N. (2012). La mediazione nelle controversie turistiche. MILANO : Gruppo 24 Ore.

La mediazione nelle controversie turistiche

SOLDATI, NICOLA
2012

Abstract

La pubblicazione in Gazzetta ufficiale del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (In G.U. 6 giugno 2011, n. 129, suppl. ord. n. 139, recante: “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”), recante il c.d. Codice del turismo, costituisce un punto di arrivo importante nell’ambito della materia turistica nel nostro ordinamento al fine di adeguare la disciplina di settore all’evoluzione del quadro giuridico nazionale, aprendo nuove ed ulteriori strade allo sviluppo della procedura di mediazione nelle controversie in materia di turismo. Emerge subito evidente come all’interno del Codice sia stata posta particolare attenzione alla disciplina della composizione delle controversie, in linea di continuità con la precedente legge quadro in materia di turismo 29 marzo 2011, n. 135, la quale, all’art. 4, comma 3, prevedeva espressamente che «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici». La soluzione delle controversie mediante il ricorso alla conciliazione nel settore turistico rientrava, infatti, tra le particolarità della legge n. 135 del 2001, oggi abrogata per espressa disposizione dell’art. 3 del d.lgs. n. 79 del 2011, alla luce della notevoli potenzialità di tale strumento compositivo in questo settore e in considerazione delle sue peculiarità operative e compositive.
2012
Guida alla mediazione civile e commerciale. Evoluzione normativa, aspetti operativi, settori di applicazione e casistica
169
176
Soldati N. (2012). La mediazione nelle controversie turistiche. MILANO : Gruppo 24 Ore.
Soldati N.
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