La pubblicazione in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, contenente il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, noto anche come “Codice del turismo”, apre nuove ed ulteriori strade allo sviluppo della procedura di mediazione nelle controversie in materia di turismo. Infatti, all’interno del Codice è stata posta particolare attenzione alla disciplina della composizione delle controversie, in linea di continuità con la precedente legge quadro in materia di turismo 29 marzo 2011, n. 135, la quale all’art. 4, comma 3, prevedeva espressamente che “le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici”. La soluzione delle controversie mediante il ricorso alla conciliazione nel settore turistico rientrava, infatti, tra le particolarità della legge n. 135 del 2001, oggi abrogata per espressa disposizione dell’art. 3 del d.lgs. n. 79 del 2011, alla luce della notevoli potenzialità dello strumento compositivo in questo settore e in considerazione delle sue peculiarità operative e compositive. Le Camere di commercio delle province a maggiore propensione turistica, con il supporto delle associazioni di categoria, si erano dotate di regolamenti di conciliazione ad hoc per il settore turistico, ponendosi in prima linea per la gestione delle controversie ed offrendo i propri servizi a consumatori e imprese. Da punto di vista sistematico, la mediazione di cui all’art. 68 del Codice del turismo costituisce il primo rinvio normativo operato nel nostro ordinamento alla disciplina della mediazione civile e commerciale dopo l’emanazione del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Il richiamo alla disciplina della mediazione civile e commerciale di cui al d.lgs. n. 28 del 2010 proietta il ricorso allo strumento compositivo delle liti verso gli organismi di mediazione riconosciuti dal Ministero della giustizia, quindi, verso una disciplina amministrata della mediazione e ciò a fronte di una precedente diffusione dello strumento conciliativo anche al di fuori dell’ambito delle Camere di commercio.

Soldati N. (2012). La composizione delle controversie in materia turistica. TORINO : G. Giappichelli Editore.

La composizione delle controversie in materia turistica

SOLDATI, NICOLA
2012

Abstract

La pubblicazione in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, contenente il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, noto anche come “Codice del turismo”, apre nuove ed ulteriori strade allo sviluppo della procedura di mediazione nelle controversie in materia di turismo. Infatti, all’interno del Codice è stata posta particolare attenzione alla disciplina della composizione delle controversie, in linea di continuità con la precedente legge quadro in materia di turismo 29 marzo 2011, n. 135, la quale all’art. 4, comma 3, prevedeva espressamente che “le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici”. La soluzione delle controversie mediante il ricorso alla conciliazione nel settore turistico rientrava, infatti, tra le particolarità della legge n. 135 del 2001, oggi abrogata per espressa disposizione dell’art. 3 del d.lgs. n. 79 del 2011, alla luce della notevoli potenzialità dello strumento compositivo in questo settore e in considerazione delle sue peculiarità operative e compositive. Le Camere di commercio delle province a maggiore propensione turistica, con il supporto delle associazioni di categoria, si erano dotate di regolamenti di conciliazione ad hoc per il settore turistico, ponendosi in prima linea per la gestione delle controversie ed offrendo i propri servizi a consumatori e imprese. Da punto di vista sistematico, la mediazione di cui all’art. 68 del Codice del turismo costituisce il primo rinvio normativo operato nel nostro ordinamento alla disciplina della mediazione civile e commerciale dopo l’emanazione del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Il richiamo alla disciplina della mediazione civile e commerciale di cui al d.lgs. n. 28 del 2010 proietta il ricorso allo strumento compositivo delle liti verso gli organismi di mediazione riconosciuti dal Ministero della giustizia, quindi, verso una disciplina amministrata della mediazione e ciò a fronte di una precedente diffusione dello strumento conciliativo anche al di fuori dell’ambito delle Camere di commercio.
2012
L'ordinamento del mercato turistico
313
341
Soldati N. (2012). La composizione delle controversie in materia turistica. TORINO : G. Giappichelli Editore.
Soldati N.
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