Il capitolo affronta il tema della responsabilità (soggettiva) del medico e di quella (spesso oggettiva anche ex art. 2049, 2050 e 2051 c.c.) della struttura sanitaria nei rapporti reciproci e nei rapporti con il paziente, esaminando anche la questione della trasferibilità o meno in favore della struttura delle limitazioni di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c. Vengono inoltre censiti i temi del consenso informato, del rifiuto di interventi salvavita e dell'espandersi dell'area del danno risarcibile. Oltre ad analizzare lo stato dell'arte in materia, il contributo propone un'inversione di tendenza rispetto ad una singolare pecuiarità del settore, che priviliegia nella pratica la responsabilità personale e per colpa del singolo operatore sanitario ponendo in secondo piano quella delle strutture sanitarie. Laddove invece l'auspicata inversione di tendenza consentirebbe di inquadrare la responsabiità sanitaria nell'ambito della tipologia di quelle da attività economica (invece di modularle a misura di responsabiità da professionista persona fisica) nonché di assicurare la conveniente tutela del paziente senza eccessivamente gravare il singolo operatore.
Barbara Grazzini, RUFFOLO U. (2004). Il problema della responsabilità medica. MILANO : Giuffrè.
Il problema della responsabilità medica
GRAZZINI, BARBARA;RUFFOLO, UGO
2004
Abstract
Il capitolo affronta il tema della responsabilità (soggettiva) del medico e di quella (spesso oggettiva anche ex art. 2049, 2050 e 2051 c.c.) della struttura sanitaria nei rapporti reciproci e nei rapporti con il paziente, esaminando anche la questione della trasferibilità o meno in favore della struttura delle limitazioni di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c. Vengono inoltre censiti i temi del consenso informato, del rifiuto di interventi salvavita e dell'espandersi dell'area del danno risarcibile. Oltre ad analizzare lo stato dell'arte in materia, il contributo propone un'inversione di tendenza rispetto ad una singolare pecuiarità del settore, che priviliegia nella pratica la responsabilità personale e per colpa del singolo operatore sanitario ponendo in secondo piano quella delle strutture sanitarie. Laddove invece l'auspicata inversione di tendenza consentirebbe di inquadrare la responsabiità sanitaria nell'ambito della tipologia di quelle da attività economica (invece di modularle a misura di responsabiità da professionista persona fisica) nonché di assicurare la conveniente tutela del paziente senza eccessivamente gravare il singolo operatore.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.