Il D.Lgs. 81/2008, il cosiddetto Testo Unico della Sicurezza (TUS), modificato e “corretto” con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106, nel suddividere le proprie disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha individuato nel Titolo IV quello di riferimento per il settore dell’edilizia e delle costruzioni civili in generale. Nel Titolo IV, con poche modifiche, è stato trasferito tutto il quadro normativo precedentemente regolamentato dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 che recepiva la Direttiva 92/57/CEE specifica per le prescrizioni mimine di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili. Il Titolo IV è suddiviso in tre Capi. Il Capo I (misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili artt. 88-104) è costituito da un articolato derivante dal D. Lgs. 494/1996, che rappresenta il recepimento della direttiva 95/57/CEE, e da una serie di allegati derivanti dallo stesso D. Lgs. 494/1996 e dal D.P.R. n. 222/2003 (regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109). Il Capo II (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, artt. 105-156), è costituito da un articolato derivante in parte dal D.P.R. n. 547/1955, dal D.P.R. n. 164/1956, dal D. Lgs. 494/1996 e dal D. Lgs. 626/1994 e dal D. Lgs. 235/2003. Inoltre alle norme è associata una serie di allegati derivanti dai Decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 2/9/1968 (Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7/1/1956 n. 164.); 23/3/1990, n. 115 (Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti superiore a metri 1.80); 27/3/1998 (Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di un sistema di sicurezza anticaduta montato su una scala fissa metallica ad un montante); 23/3/2000 (Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di scale portatili.); 6/8/2004 (Autorizzazione ai laboratori di certificazione, ai fini degli accertamenti previsti dalle disposizioni di cui ai decreti adottati ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164); oltre che gli accordi Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 (Formazione - lavori in quota) e 16 marzo 2006 (assunzione e somministrazione bevande alcoliche e superalcoliche) e dalle circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.46/2000 (Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi di cui all’art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164) e n.25/2006 (Obblighi del datore di lavoro relativiall’impiego dei ponteggi – Contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.)). Nel Capo III (artt. 157-160) sono contenute le disposizioni sanzionatorie penali ed amministrative relative al Titolo IV del Testo Unico, in attuazione dell’art. 1 comma 2 lettera f) della legge delega 123/2007. Molti sono gli allegati al D. Lgs. N. 81/2008 richiamati nel Titolo IV. Il testo della maggior parte di questi deriva, senza che vi siano stati apportati cambiamenti dal testo di altre disposizioni previgenti.
A. SIMONE (2011). Cap. Prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota. BOLOGNA : Zanichelli.
Cap. Prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
SIMONE, ANDREA
2011
Abstract
Il D.Lgs. 81/2008, il cosiddetto Testo Unico della Sicurezza (TUS), modificato e “corretto” con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106, nel suddividere le proprie disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha individuato nel Titolo IV quello di riferimento per il settore dell’edilizia e delle costruzioni civili in generale. Nel Titolo IV, con poche modifiche, è stato trasferito tutto il quadro normativo precedentemente regolamentato dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 che recepiva la Direttiva 92/57/CEE specifica per le prescrizioni mimine di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili. Il Titolo IV è suddiviso in tre Capi. Il Capo I (misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili artt. 88-104) è costituito da un articolato derivante dal D. Lgs. 494/1996, che rappresenta il recepimento della direttiva 95/57/CEE, e da una serie di allegati derivanti dallo stesso D. Lgs. 494/1996 e dal D.P.R. n. 222/2003 (regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109). Il Capo II (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, artt. 105-156), è costituito da un articolato derivante in parte dal D.P.R. n. 547/1955, dal D.P.R. n. 164/1956, dal D. Lgs. 494/1996 e dal D. Lgs. 626/1994 e dal D. Lgs. 235/2003. Inoltre alle norme è associata una serie di allegati derivanti dai Decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 2/9/1968 (Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7/1/1956 n. 164.); 23/3/1990, n. 115 (Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti superiore a metri 1.80); 27/3/1998 (Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di un sistema di sicurezza anticaduta montato su una scala fissa metallica ad un montante); 23/3/2000 (Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di scale portatili.); 6/8/2004 (Autorizzazione ai laboratori di certificazione, ai fini degli accertamenti previsti dalle disposizioni di cui ai decreti adottati ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164); oltre che gli accordi Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 (Formazione - lavori in quota) e 16 marzo 2006 (assunzione e somministrazione bevande alcoliche e superalcoliche) e dalle circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.46/2000 (Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi di cui all’art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164) e n.25/2006 (Obblighi del datore di lavoro relativiall’impiego dei ponteggi – Contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.)). Nel Capo III (artt. 157-160) sono contenute le disposizioni sanzionatorie penali ed amministrative relative al Titolo IV del Testo Unico, in attuazione dell’art. 1 comma 2 lettera f) della legge delega 123/2007. Molti sono gli allegati al D. Lgs. N. 81/2008 richiamati nel Titolo IV. Il testo della maggior parte di questi deriva, senza che vi siano stati apportati cambiamenti dal testo di altre disposizioni previgenti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.