La necessità di verificare il funzionamento ed i relativi requisiti di sicurezza di macchine ed attrezzature di lavoro (art. 70) è sempre stata strettamente collegata, in tutta la normativa vigente dagli anni ’50 in poi, alla necessità di assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori. I requisiti di sicurezza devono essere verificati per le diverse condizioni di impiego delle attrezzature e per le varie attività lavorative. Già prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 per le attrezzature di lavoro ed in particolare per quelle il cui malfunzionamento poteva mettere in pericolo l’incolumità dei lavoratori e/o l’integrità dell’ambiente circostante, vigeva un sistema che prescriveva una serie di verifiche obbligatorie a scadenza prestabilità ed effettuate da organismi pubblici. Con l’entrata in vigore delle Direttive europee di prodotto e dei relativi decreti di recepimento (DPR N. 459 del 24/07/1996 “Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine” e Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione") alcune attività di omologazione statale venivano soppresse e sostituite dalle attività di certificazione della conformità affidate ad Organismi notificati o, in alcuni casi, agli stessi fabbricanti. In questo modo si veniva in qualche modo a recuperare l’impostazione data sin dagli inizi degli anni ’50 dal DPR 547/55. Anch’esso infatti concentrava la propria attenzione sul fabbricante che doveva assicurare che l’attrezzatura o l’impianto fosse il più possibile sicuro, sul datore di lavoro che doveva controllare l’integrità nel tempo delle attrezzature o degli impianti ed infine sul lavoratore che aveva l’obbligo di utilizzare le macchine in modo conforme al manuale d’uso. In estrema sintesi tutte le attrezzature di lavoro devono: - essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di settore; - nel caso non fossero ancora state emesse specifiche disposizioni o per fabbricazioni avvenute prima del recepimento, essere conformi ai requisiti di sicurezza descritti all’All. V (Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione).
P.P. DIOTALLEVI, A. SIMONE (2011). Cap. Luoghi di lavoro, Le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale. BOLOGNA : Zanichelli.
Cap. Luoghi di lavoro, Le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale
DIOTALLEVI, PIER PAOLO;SIMONE, ANDREA
2011
Abstract
La necessità di verificare il funzionamento ed i relativi requisiti di sicurezza di macchine ed attrezzature di lavoro (art. 70) è sempre stata strettamente collegata, in tutta la normativa vigente dagli anni ’50 in poi, alla necessità di assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori. I requisiti di sicurezza devono essere verificati per le diverse condizioni di impiego delle attrezzature e per le varie attività lavorative. Già prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 per le attrezzature di lavoro ed in particolare per quelle il cui malfunzionamento poteva mettere in pericolo l’incolumità dei lavoratori e/o l’integrità dell’ambiente circostante, vigeva un sistema che prescriveva una serie di verifiche obbligatorie a scadenza prestabilità ed effettuate da organismi pubblici. Con l’entrata in vigore delle Direttive europee di prodotto e dei relativi decreti di recepimento (DPR N. 459 del 24/07/1996 “Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine” e Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione") alcune attività di omologazione statale venivano soppresse e sostituite dalle attività di certificazione della conformità affidate ad Organismi notificati o, in alcuni casi, agli stessi fabbricanti. In questo modo si veniva in qualche modo a recuperare l’impostazione data sin dagli inizi degli anni ’50 dal DPR 547/55. Anch’esso infatti concentrava la propria attenzione sul fabbricante che doveva assicurare che l’attrezzatura o l’impianto fosse il più possibile sicuro, sul datore di lavoro che doveva controllare l’integrità nel tempo delle attrezzature o degli impianti ed infine sul lavoratore che aveva l’obbligo di utilizzare le macchine in modo conforme al manuale d’uso. In estrema sintesi tutte le attrezzature di lavoro devono: - essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di settore; - nel caso non fossero ancora state emesse specifiche disposizioni o per fabbricazioni avvenute prima del recepimento, essere conformi ai requisiti di sicurezza descritti all’All. V (Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.