Art. 2043: 1. Gli elementi del fatto illecito. - 2. Il danno patrimoniale da morte. - 3. Morte di un figlio e risarcimento del danno ai genitori. - 4. Morte di un genitore e risarcimento del danno ai figli. - 5. Casi particolari. - 6. Il criterio di liquidazione del danno patrimoniale ai sopravvissuti. - 7. Le spese funerarie. Art. 2059: 1. Il danno non patrimoniale dopo le sentenze delle Sezioni Unite dell'11 novembre 2008. - 2. Il danno non patrimoniale in caso di morte e legittimazione al risarcimento. - 3. Le voci di danno risararcibili in caso di morte e la liquidazione.
G. Facci (2011). Art. 2043 c.c.; Art. 2059 c.c.. MILANO : Giuffrè.
Art. 2043 c.c.; Art. 2059 c.c.
FACCI, GIOVANNI
2011
Abstract
Art. 2043: 1. Gli elementi del fatto illecito. - 2. Il danno patrimoniale da morte. - 3. Morte di un figlio e risarcimento del danno ai genitori. - 4. Morte di un genitore e risarcimento del danno ai figli. - 5. Casi particolari. - 6. Il criterio di liquidazione del danno patrimoniale ai sopravvissuti. - 7. Le spese funerarie. Art. 2059: 1. Il danno non patrimoniale dopo le sentenze delle Sezioni Unite dell'11 novembre 2008. - 2. Il danno non patrimoniale in caso di morte e legittimazione al risarcimento. - 3. Le voci di danno risararcibili in caso di morte e la liquidazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.