Il paragrafo prende le mosse specificando come la professione anche radicale di una fede rientri nella garanzia dell'art. 19 Cost., sicché il fondamentalismo assume rilievo giuridico soltanto nella sua proiezione pubblica attraverso condotte violente o istigatorie. Su queste premesse è ricostruita l'evoluzione normativa dalla legge n. 654 del 1975 alla legge Mancino, che ha esteso ai motivi religiosi le fattispecie di incitamento, sino alla riforma del 2006 e alla trasfusione della disciplina nell'art. 604 bis del codice penale, con l'asimmetria per cui il fattore religioso rileva quale causa di istigazione e resta estraneo alla propaganda di idee fondate sulla superiorità: scelta ricondotta alle valutazioni della Commissione di Venezia e discussa dalla dottrina. Sono poi analizzate le difficoltà applicative nei contesti digitali, il ricorso allo schema del pericolo astratto e il conseguente chilling effect, oltre al criterio di bilanciamento fondato sulle modalità comunicative e sul contesto. La seconda parte è dedicata al diritto di satira, ai suoi limiti di continenza e dignità nella giurisprudenza di legittimità, all'esperienza francese e all'itinerario convenzionale che ha progressivamente ridimensionato la protezione del sentimento religioso in favore dell'art. 10 CEDU.
Tonti, N. (2026). Libertà di propaganda, hate speech e fondamentalismi. Bologna : Zanichelli editore.
Libertà di propaganda, hate speech e fondamentalismi
Tonti Nico
2026
Abstract
Il paragrafo prende le mosse specificando come la professione anche radicale di una fede rientri nella garanzia dell'art. 19 Cost., sicché il fondamentalismo assume rilievo giuridico soltanto nella sua proiezione pubblica attraverso condotte violente o istigatorie. Su queste premesse è ricostruita l'evoluzione normativa dalla legge n. 654 del 1975 alla legge Mancino, che ha esteso ai motivi religiosi le fattispecie di incitamento, sino alla riforma del 2006 e alla trasfusione della disciplina nell'art. 604 bis del codice penale, con l'asimmetria per cui il fattore religioso rileva quale causa di istigazione e resta estraneo alla propaganda di idee fondate sulla superiorità: scelta ricondotta alle valutazioni della Commissione di Venezia e discussa dalla dottrina. Sono poi analizzate le difficoltà applicative nei contesti digitali, il ricorso allo schema del pericolo astratto e il conseguente chilling effect, oltre al criterio di bilanciamento fondato sulle modalità comunicative e sul contesto. La seconda parte è dedicata al diritto di satira, ai suoi limiti di continenza e dignità nella giurisprudenza di legittimità, all'esperienza francese e all'itinerario convenzionale che ha progressivamente ridimensionato la protezione del sentimento religioso in favore dell'art. 10 CEDU.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



