Il contributo esamina la libertà religiosa del migrante nella sua duplice valenza di diritto fondamentale e di principio regolativo dell'integrazione, muovendo dalla constatazione che i flussi contemporanei hanno ridisegnato il panorama confessionale delle società occidentali. Il primo ambito indagato è quello familiare: il ricongiungimento diviene il laboratorio nel quale si misura la tolleranza dell'ordinamento verso gli effetti indiretti del matrimonio poligamico celebrato all'estero, con il passaggio dalle letture dinamiche dell'ordine pubblico, orientate ai best interests of the child, al divieto oggettivo introdotto in attuazione della direttiva 2003/86/CE e consolidato dalla Cassazione. Segue l'analisi della kafalah, che la Corte di giustizia, nella causa SM c. Entry Clearance Officer, sottrae a esclusioni aprioristiche affidandola a un accertamento in concreto della stabilità e della finalità protettiva del rapporto. Il paragrafo affronta quindi la persecuzione religiosa quale titolo per il riconoscimento dello status di rifugiato, fra Convenzione di Ginevra, direttiva 2011/95/UE e protezione sussidiaria, con la vicenda paradigmatica delle richieste d'asilo di cittadini cinesi, e si chiude sul permesso di soggiorno per motivi religiosi e sulla compressione della libertà di culto nei centri di accoglienza.
Tonti, N. (2026). Intersezioni tra libertà religiosa e condizione del migrante. Bologna : Zanichelli editore.
Intersezioni tra libertà religiosa e condizione del migrante
Tonti Nico
2026
Abstract
Il contributo esamina la libertà religiosa del migrante nella sua duplice valenza di diritto fondamentale e di principio regolativo dell'integrazione, muovendo dalla constatazione che i flussi contemporanei hanno ridisegnato il panorama confessionale delle società occidentali. Il primo ambito indagato è quello familiare: il ricongiungimento diviene il laboratorio nel quale si misura la tolleranza dell'ordinamento verso gli effetti indiretti del matrimonio poligamico celebrato all'estero, con il passaggio dalle letture dinamiche dell'ordine pubblico, orientate ai best interests of the child, al divieto oggettivo introdotto in attuazione della direttiva 2003/86/CE e consolidato dalla Cassazione. Segue l'analisi della kafalah, che la Corte di giustizia, nella causa SM c. Entry Clearance Officer, sottrae a esclusioni aprioristiche affidandola a un accertamento in concreto della stabilità e della finalità protettiva del rapporto. Il paragrafo affronta quindi la persecuzione religiosa quale titolo per il riconoscimento dello status di rifugiato, fra Convenzione di Ginevra, direttiva 2011/95/UE e protezione sussidiaria, con la vicenda paradigmatica delle richieste d'asilo di cittadini cinesi, e si chiude sul permesso di soggiorno per motivi religiosi e sulla compressione della libertà di culto nei centri di accoglienza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



