Il contributo intende offrire una analisi approfondita della disciplina applicabile ai servizi marittimi nell'ordinamento nazionale specie in relazione al processo di integrazione comunitaria. In particolare l'approfondimento ha ad oggetto l'analisi dei seguenti temi scanditi nei paragrafi del contributo: 1. Le Conferences marittime. 2. L'atteggiamento degli organi comunitari in materia di conferences marittime. 2.1. Le nuove forme di cooperazione tra le imprese di navigazione marittime. 3. l'atteggiamento degli organi comunitari in materia di servizi marittimi. 4. Il cabotaggio marittimo. Una particolare attenzione è dedicata al tema delle Conferences marittime che possono essere definite quali intese tra due o più compagnie di navigazione marittima dirette ad assicurare servizi internazionali di linea per il trasporto di merci, su una determinata linea ed entro limiti geografici definiti prevedendo l'applicazione di condizione di trasporto comuni. L'analisi dell'autore si concentra, dopo aver introdotto lo studente al tema proposto, sui risultati della Convenzione di Ginevra del 6 aprile 1974 nota come "Codice di condotta". L'art. 1.1. pone il principio generale, circa l'individuazione delle imprese di navigazione legittimate ad accedere alle quote di traffico spartite dall'organizzazione conferenziale, secondo il quale "any national shipping line shall have the right to be a full member of a conference which serves the foreign trade of its country". Nel codice di condotta sono regolamentati gli accordi di fedeltà e le cosiddette "fighting ships". Nel resto del contributo si analizzano, poi, le diverse ipotesi di accordo conferenziale e l'atteggiamento degli organi della Comunità Europea prima e dell'Unione in seguito circa la compatibilità di tale istituto con la disciplina uniforme dettata dagli organi legislativi comunitari. L'autore si intrattiene, inoltre, sull'istituto dei Consorzi marittimi che trova disciplina nel Regolamento (CE) n. 906/2009 del 28 settembre 2009. Tale regolamento esonera dal divieto di intese restrittive della concorrenza, di cui all'art. 101.1. TFUE, i consorzi marittimi che assicurano il servizio di trasporto marittimo internazionale di linea in partenza da o a destinazione di uno o più porti della Comunità che rispettano le prescrizioni imposte dal Regolamento medesimo. Il contributo si chiude, quindi, con la trattazione del cabotaggio marittimo. L'Autore ripercorre la definizione dello stesso, resa dal Regolamento CEE n. 3577/92, a norma del quale è definito come "il trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti situati sul continente o sul territorio principale di un solo e medesimo Stato membro". La principale innovazione ordinamentale, che al regolamento può essere riconosciuta, consiste nel superamento della previgente riserva di cabotaggio rinvenibile nel codice della navigazione all'art. 224.

I servizi marittimi

ZUNARELLI, STEFANO
2011

Abstract

Il contributo intende offrire una analisi approfondita della disciplina applicabile ai servizi marittimi nell'ordinamento nazionale specie in relazione al processo di integrazione comunitaria. In particolare l'approfondimento ha ad oggetto l'analisi dei seguenti temi scanditi nei paragrafi del contributo: 1. Le Conferences marittime. 2. L'atteggiamento degli organi comunitari in materia di conferences marittime. 2.1. Le nuove forme di cooperazione tra le imprese di navigazione marittime. 3. l'atteggiamento degli organi comunitari in materia di servizi marittimi. 4. Il cabotaggio marittimo. Una particolare attenzione è dedicata al tema delle Conferences marittime che possono essere definite quali intese tra due o più compagnie di navigazione marittima dirette ad assicurare servizi internazionali di linea per il trasporto di merci, su una determinata linea ed entro limiti geografici definiti prevedendo l'applicazione di condizione di trasporto comuni. L'analisi dell'autore si concentra, dopo aver introdotto lo studente al tema proposto, sui risultati della Convenzione di Ginevra del 6 aprile 1974 nota come "Codice di condotta". L'art. 1.1. pone il principio generale, circa l'individuazione delle imprese di navigazione legittimate ad accedere alle quote di traffico spartite dall'organizzazione conferenziale, secondo il quale "any national shipping line shall have the right to be a full member of a conference which serves the foreign trade of its country". Nel codice di condotta sono regolamentati gli accordi di fedeltà e le cosiddette "fighting ships". Nel resto del contributo si analizzano, poi, le diverse ipotesi di accordo conferenziale e l'atteggiamento degli organi della Comunità Europea prima e dell'Unione in seguito circa la compatibilità di tale istituto con la disciplina uniforme dettata dagli organi legislativi comunitari. L'autore si intrattiene, inoltre, sull'istituto dei Consorzi marittimi che trova disciplina nel Regolamento (CE) n. 906/2009 del 28 settembre 2009. Tale regolamento esonera dal divieto di intese restrittive della concorrenza, di cui all'art. 101.1. TFUE, i consorzi marittimi che assicurano il servizio di trasporto marittimo internazionale di linea in partenza da o a destinazione di uno o più porti della Comunità che rispettano le prescrizioni imposte dal Regolamento medesimo. Il contributo si chiude, quindi, con la trattazione del cabotaggio marittimo. L'Autore ripercorre la definizione dello stesso, resa dal Regolamento CEE n. 3577/92, a norma del quale è definito come "il trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti situati sul continente o sul territorio principale di un solo e medesimo Stato membro". La principale innovazione ordinamentale, che al regolamento può essere riconosciuta, consiste nel superamento della previgente riserva di cabotaggio rinvenibile nel codice della navigazione all'art. 224.
2011
Lineamenti di diritto pubblico dei trasporti
3
14
Zunarelli S.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/107149
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