L'Autore, nel proprio intervento, ha cercato di illustrare gli elementi di maggiore innovazione proposti dal nuovo testo dell'art. 23 bis del d.l. n. 112/08. Si era posto il problema della compatibilità della gara a doppio oggetto con l'ordinamento comunitario e, in particolare, con la disciplina in materia di trasporto pubblico. Nella ricostruzione proposta si ritiene che tali perplessità siano state superate a seguito del confronto tra Ministero dei Trasporti e Commissione in merito alla gara per la privatizzazione di Tirrenia che ha visto la disciplina nazionale superare l'esame comnitario. La gara a doppio oggetto è definita dal comma 2, lett. b), dell'art. 23bis del d.l. n. 112/2008 come quel tipo di competizione che riguardi, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Non trattandosi di una semplice partnership costituisce, invece, una procedura di affidamento paradossalmente semplificata. Il vantaggio, rispetto all'affidamento in house, è costituito dalla continuità della gestione del servizio da parte dello stesso soggetto partecipato dall'Ente locale. In seconda luogo trovano applicazione i soli principi della normativa comunitaria e del Codice dei contratti pubblici. Il testo legislativo prevede che la gara debba avere ad oggetto, tra l'altro, "l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio" perciò non è l'integralità della gestione del servizio a diventare oggetto di gara ma solo una parte di esso. I compiti operativi possono consistere nella semplice attribuzione del ruolo di amministratore delegato ad un soggetto indicato dal socio privato, anche se le indicazioni normative non sembrano andare in questo senso. Per quanto riguarda la procedura di gara occorre leggere il comma quarto dell'art. 3 del d.p.r. n. 168/2010 specificatamente dedicato alle gare a doppio oggetto. Si prevede che i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivi del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie. Si parla di qualità e corrispettivi del servizio, quindi di tutto il servizio, non solo degli specifici compiti operativi oggetto di affidamento al partner privato, quindi dovrà essere il risultato globale, sul piano qualitativo e di costo del servizio, che dovrà essere valutato dalla Commissione di gara. Il fatto che "prevalgano di norma" su quelle riferite al prezzo delle quote societarie è un elemento di flessibilità che il Legislatore introduce abbastanza di frequente. Vengono, poi, previsti i criteri e le modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione. In sede di bando di gara debbono essere previsti i criteri in base ai quali l'Ente locale liquiderà, riacquistandone la proprietà, la quota trasferita al socio privato limitatamente al periodo oggetto dell'affidamento. Quindi, se l'affidamento avrà durata di anni otto, dovranno già essere previsti i criteri sulla base dei quali sarà determinato il prezzo di riacquisto da parte dell'Ente pubblico cedente delle quote che sono state oggetto di cessione al partner privato. Infine il bando di gara dovrà non solo precisare gli specifici compiti operativi cui sarà tenuto il partner privato ma, altresì, prevedere quale criterio di aggiudicazione, la qualità ed il corrispettivo del servizio, quale elemento predominante rispetto al prezzo offerto per le quote societarie.

S. Zunarelli (2011). La gara a doppio oggetto. TRENTO : Università degli Studi di Trento.

La gara a doppio oggetto

ZUNARELLI, STEFANO
2011

Abstract

L'Autore, nel proprio intervento, ha cercato di illustrare gli elementi di maggiore innovazione proposti dal nuovo testo dell'art. 23 bis del d.l. n. 112/08. Si era posto il problema della compatibilità della gara a doppio oggetto con l'ordinamento comunitario e, in particolare, con la disciplina in materia di trasporto pubblico. Nella ricostruzione proposta si ritiene che tali perplessità siano state superate a seguito del confronto tra Ministero dei Trasporti e Commissione in merito alla gara per la privatizzazione di Tirrenia che ha visto la disciplina nazionale superare l'esame comnitario. La gara a doppio oggetto è definita dal comma 2, lett. b), dell'art. 23bis del d.l. n. 112/2008 come quel tipo di competizione che riguardi, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Non trattandosi di una semplice partnership costituisce, invece, una procedura di affidamento paradossalmente semplificata. Il vantaggio, rispetto all'affidamento in house, è costituito dalla continuità della gestione del servizio da parte dello stesso soggetto partecipato dall'Ente locale. In seconda luogo trovano applicazione i soli principi della normativa comunitaria e del Codice dei contratti pubblici. Il testo legislativo prevede che la gara debba avere ad oggetto, tra l'altro, "l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio" perciò non è l'integralità della gestione del servizio a diventare oggetto di gara ma solo una parte di esso. I compiti operativi possono consistere nella semplice attribuzione del ruolo di amministratore delegato ad un soggetto indicato dal socio privato, anche se le indicazioni normative non sembrano andare in questo senso. Per quanto riguarda la procedura di gara occorre leggere il comma quarto dell'art. 3 del d.p.r. n. 168/2010 specificatamente dedicato alle gare a doppio oggetto. Si prevede che i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivi del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie. Si parla di qualità e corrispettivi del servizio, quindi di tutto il servizio, non solo degli specifici compiti operativi oggetto di affidamento al partner privato, quindi dovrà essere il risultato globale, sul piano qualitativo e di costo del servizio, che dovrà essere valutato dalla Commissione di gara. Il fatto che "prevalgano di norma" su quelle riferite al prezzo delle quote societarie è un elemento di flessibilità che il Legislatore introduce abbastanza di frequente. Vengono, poi, previsti i criteri e le modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione. In sede di bando di gara debbono essere previsti i criteri in base ai quali l'Ente locale liquiderà, riacquistandone la proprietà, la quota trasferita al socio privato limitatamente al periodo oggetto dell'affidamento. Quindi, se l'affidamento avrà durata di anni otto, dovranno già essere previsti i criteri sulla base dei quali sarà determinato il prezzo di riacquisto da parte dell'Ente pubblico cedente delle quote che sono state oggetto di cessione al partner privato. Infine il bando di gara dovrà non solo precisare gli specifici compiti operativi cui sarà tenuto il partner privato ma, altresì, prevedere quale criterio di aggiudicazione, la qualità ed il corrispettivo del servizio, quale elemento predominante rispetto al prezzo offerto per le quote societarie.
2011
La disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive
117
125
S. Zunarelli (2011). La gara a doppio oggetto. TRENTO : Università degli Studi di Trento.
S. Zunarelli
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/107147
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact