Lo studio si concentra sulle pronunce della Corte Europea dei diritti del'uomo aventi ad oggetto il cd. discorso "d'odio". L'analisi evidenzia come in un primo momento il giudice di Strasburgo, in relazione soprattutto alle espressioni anti-semite e negazioniste, abbia realizzato un bilanciamento con gli interessi antinomici previsti dall'art. 10 CEDU. In altri casi, invece, la Corte Edu si è servita dell’art 17 della Convenzione, che disciplina l’abuso del diritto, per escludere, tout court e categoricamente, determinate forme espressive dalla tutela convenzionale. Nell’evoluzione successiva, la Corte Edu ha definitivamente escluso il negazionismo dell’Olocausto dalla tutela convenzionale attraverso l'applicazione dell’art. 17 Cedu, Tale clausola non è stata invece applicata all’esposizione di fatti storici dibattuti nell’ambito della comunità scientifica, e alle forme di propaganda razzista collocate comunque in un contesto (informativo) di riproduzione mediata della realtà sociale. Infine, in una terza fase della sua giurisprudenza, il giudice di Strasburgo sembra estendere il divieto categorico di protezione, previsto dall'art. 17, a quelle forme espressive che, pur diverse dalla propaganda antisemita e dal negazionismo dell’Olocausto, abbiano una matrice islamofobica, lasciando invece al dominio dell’art. 10 Cedu la generica propaganda razzista e discriminatoria. In conclusione, si è evidenziato come la Corte Edu offra scarsa protezione alle espressioni d’odio, lasciando ampia discrezionalità ai singoli Stati nella incriminazione dell’hate speech, forse anche per il contesto storico che ne ha visto la nascita. Si è così messo in luce come l’utilizzo del bilanciamento o della clausola dell’abuso del diritto comportino standards di tutela differenti che rendono comunque preferibile, in ragione delle caratteristiche tipiche della giurisdizione convenzionale, la risoluzione delle controversie alla luce dell’art. 10 Cedu e dell’ ad hoc balancing ad esso sotteso, anche per il maggiore rilevo che in queste ipotesi assumono le circostanze del caso concreto.

Corrado Caruso (2011). Ai confini dell'abuso del diritto: l'hate speech nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. TORINO : Giappichelli.

Ai confini dell'abuso del diritto: l'hate speech nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

CARUSO, CORRADO
2011

Abstract

Lo studio si concentra sulle pronunce della Corte Europea dei diritti del'uomo aventi ad oggetto il cd. discorso "d'odio". L'analisi evidenzia come in un primo momento il giudice di Strasburgo, in relazione soprattutto alle espressioni anti-semite e negazioniste, abbia realizzato un bilanciamento con gli interessi antinomici previsti dall'art. 10 CEDU. In altri casi, invece, la Corte Edu si è servita dell’art 17 della Convenzione, che disciplina l’abuso del diritto, per escludere, tout court e categoricamente, determinate forme espressive dalla tutela convenzionale. Nell’evoluzione successiva, la Corte Edu ha definitivamente escluso il negazionismo dell’Olocausto dalla tutela convenzionale attraverso l'applicazione dell’art. 17 Cedu, Tale clausola non è stata invece applicata all’esposizione di fatti storici dibattuti nell’ambito della comunità scientifica, e alle forme di propaganda razzista collocate comunque in un contesto (informativo) di riproduzione mediata della realtà sociale. Infine, in una terza fase della sua giurisprudenza, il giudice di Strasburgo sembra estendere il divieto categorico di protezione, previsto dall'art. 17, a quelle forme espressive che, pur diverse dalla propaganda antisemita e dal negazionismo dell’Olocausto, abbiano una matrice islamofobica, lasciando invece al dominio dell’art. 10 Cedu la generica propaganda razzista e discriminatoria. In conclusione, si è evidenziato come la Corte Edu offra scarsa protezione alle espressioni d’odio, lasciando ampia discrezionalità ai singoli Stati nella incriminazione dell’hate speech, forse anche per il contesto storico che ne ha visto la nascita. Si è così messo in luce come l’utilizzo del bilanciamento o della clausola dell’abuso del diritto comportino standards di tutela differenti che rendono comunque preferibile, in ragione delle caratteristiche tipiche della giurisdizione convenzionale, la risoluzione delle controversie alla luce dell’art. 10 Cedu e dell’ ad hoc balancing ad esso sotteso, anche per il maggiore rilevo che in queste ipotesi assumono le circostanze del caso concreto.
2011
Lo strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo. Nei sessant'anni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950-2010). Atti del Convegno internazionale di studi - Bologna, 5 marzo 2010
339
352
Corrado Caruso (2011). Ai confini dell'abuso del diritto: l'hate speech nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. TORINO : Giappichelli.
Corrado Caruso
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