L’ascesa della disinformazione digitale induce a interrogarsi sulla idoneità del diritto penale ad arginare questo fenomeno e, per il costituzionalista, a chiedersi se il suo compito possa limitarsi a giustificare, alla luce dei molteplici valori costituzionali di cui è costellato l’ordinamento, un intervento repressivo orientato al contenuto o al punto di vista. Per rispondere a questa domanda è necessario anzitutto esplorare le relazioni comunicative che hanno luogo all’interno delle piattaforme digitali, le quali favoriscono un processo comunicativo emozionale che polarizza gli utenti, intrappolati nelle rispettive bolle (par. 2). Il fenomeno della disinformazione, inteso come costante processo volontario di alterazione della corrispondenza tra i fatti e la loro descrizione, trova nell’ecosistema digitale il proprio habitat naturale: l’obiettivo non è tanto convincere l’uditorio della bontà di una certa tesi, come nei tradizionali meccanismi di propaganda, quanto assumere il potere di determinare la verità (par. 3). Di fronte a queste tendenze, non è opportuno riconoscere un diritto alla verità dall’incerto contenuto capace, in una paradossale eterogenesi dei fini, di funzionalizzare la stessa libertà di espressione ai fini del regime politico, ma è invece necessario assumere la verità su fatti di interesse pubblico quale ideale prescrittivo, «bene politico» di rango costituzionale, precondizione della libera dialettica democratica (par. 4). Simili tendenze sollecitano il costituzionalista a un cambio di approccio metodologico: non è possibile analizzare l’impatto della disinformazione attraverso le antiche lenti dogmatiche della libertà negativa, che esprime un divieto di interferenza dello Stato nella sfera individuale. È necessario invece prendere atto del ruolo che le piattaforme digitali svolgono nella conformazione della autonomia individuale e, di riflesso, della sfera pubblica per evocare la necessaria configurazione delle libertà come istituzioni, spazi sociali che richiedono un obbligo positivo di regolazione al fine di salvaguardare il contenuto di valore positivizzato dalle fattispecie costituzionali. Le situazioni di libertà connesse all’art. 21 Cost. individuano le coordinate del discorso pubblico, uno spazio istituzionale ove hanno luogo interazioni comunicative che, attraverso il conflitto tra opposte visioni del mondo, legittimano sul piano sostanziale i meccanismi procedurali del circuito democratico-rappresentativo. Per svolgere le sue funzioni, il discorso pubblico non può però essere ridotto a un magma indistinto di pulsioni emotive né può venire meno un grado minimo di corrispondenza tra la realtà e le sue, pur ideologicamente diverse, narrazioni. Se questa corrispondenza venisse meno, sarebbe impossibile la stessa la reciproca precomprensione tra cittadini e, quindi, la stessa convivenza democratica (par. 5). Non si tratta di verificare sino a che punto la singola notizia falsa possa essere ricompresa nella sfera di protezione offerta dall’art. 21 Cost. Il diritto penale è teleologicamente e strutturalmente inidoneo ad arginare questo fenomeno: non solo per le eccedenze autoritarie che i reati di opinione portano con sé, ma anche per la sostanziale ineffettività di tale risposta nei confronti dei problemi sollevati dalla sfera pubblica digitale (par. 6). Si tratta, viceversa, di predisporre un’impalcatura istituzionale che protegga l’apertura dei canali di formazione della sfera pubblica dai processi di privatizzazione e self-closed fragmentation realizzati dalle grandi corporations del Web. Il recente attivismo regolatorio dell’Unione europea deve essere collocato in questa cornice teorica: lungi dal concretizzare un intervento orientato al contenuto o al punto di vista, e cioè alla selezione contenutistica dei messaggi digitali, la disciplina europea impone procedure e obblighi di trasparenza che incidono sul modello infrastrutturale adottato dalle piattaforme (par. 7). La regolazione sovranazionale ha posto le premesse per una double-track regulation, che lascia agli Stati membri la definizione dei contenuti illegali e all’Unione le misure di regolazione delle “infrastrutture” digitali. Questa istituzionalizzazione procedurale della sfera pubblica, realizzato soprattutto dal Digital Services Act, ha condotto a nuove situazioni soggettive connesse alle dinamiche di governo degli ecosistemi digitali, tra le quali meritano menzione il diritto a un intervento proporzionato nella rimozione dei contenuti emessi in rete o il diritto a non subire sistemi di raccomandazioni basati sul targeting (par. 8). Nonostante si tratti di un primo passo di cui sarà necessario valutare l’efficacia, il saggio saluta con favore l’intervento sovranazionale, che persevera nella strategia di un federalizing process condotto attraverso i valori del costituzionalismo liberaldemocratico e volto a preservare il discorso pubblico europeo dalle minacce che provengono dall’attuale quadro geopolitico (par. 9).
Caruso, C. (2026). Disinformazione ed ecosistemi digitali: dal paradigma punitivo alle istituzioni di libertà. Pisa : Edizioni ETS.
Disinformazione ed ecosistemi digitali: dal paradigma punitivo alle istituzioni di libertà
Corrado Caruso
2026
Abstract
L’ascesa della disinformazione digitale induce a interrogarsi sulla idoneità del diritto penale ad arginare questo fenomeno e, per il costituzionalista, a chiedersi se il suo compito possa limitarsi a giustificare, alla luce dei molteplici valori costituzionali di cui è costellato l’ordinamento, un intervento repressivo orientato al contenuto o al punto di vista. Per rispondere a questa domanda è necessario anzitutto esplorare le relazioni comunicative che hanno luogo all’interno delle piattaforme digitali, le quali favoriscono un processo comunicativo emozionale che polarizza gli utenti, intrappolati nelle rispettive bolle (par. 2). Il fenomeno della disinformazione, inteso come costante processo volontario di alterazione della corrispondenza tra i fatti e la loro descrizione, trova nell’ecosistema digitale il proprio habitat naturale: l’obiettivo non è tanto convincere l’uditorio della bontà di una certa tesi, come nei tradizionali meccanismi di propaganda, quanto assumere il potere di determinare la verità (par. 3). Di fronte a queste tendenze, non è opportuno riconoscere un diritto alla verità dall’incerto contenuto capace, in una paradossale eterogenesi dei fini, di funzionalizzare la stessa libertà di espressione ai fini del regime politico, ma è invece necessario assumere la verità su fatti di interesse pubblico quale ideale prescrittivo, «bene politico» di rango costituzionale, precondizione della libera dialettica democratica (par. 4). Simili tendenze sollecitano il costituzionalista a un cambio di approccio metodologico: non è possibile analizzare l’impatto della disinformazione attraverso le antiche lenti dogmatiche della libertà negativa, che esprime un divieto di interferenza dello Stato nella sfera individuale. È necessario invece prendere atto del ruolo che le piattaforme digitali svolgono nella conformazione della autonomia individuale e, di riflesso, della sfera pubblica per evocare la necessaria configurazione delle libertà come istituzioni, spazi sociali che richiedono un obbligo positivo di regolazione al fine di salvaguardare il contenuto di valore positivizzato dalle fattispecie costituzionali. Le situazioni di libertà connesse all’art. 21 Cost. individuano le coordinate del discorso pubblico, uno spazio istituzionale ove hanno luogo interazioni comunicative che, attraverso il conflitto tra opposte visioni del mondo, legittimano sul piano sostanziale i meccanismi procedurali del circuito democratico-rappresentativo. Per svolgere le sue funzioni, il discorso pubblico non può però essere ridotto a un magma indistinto di pulsioni emotive né può venire meno un grado minimo di corrispondenza tra la realtà e le sue, pur ideologicamente diverse, narrazioni. Se questa corrispondenza venisse meno, sarebbe impossibile la stessa la reciproca precomprensione tra cittadini e, quindi, la stessa convivenza democratica (par. 5). Non si tratta di verificare sino a che punto la singola notizia falsa possa essere ricompresa nella sfera di protezione offerta dall’art. 21 Cost. Il diritto penale è teleologicamente e strutturalmente inidoneo ad arginare questo fenomeno: non solo per le eccedenze autoritarie che i reati di opinione portano con sé, ma anche per la sostanziale ineffettività di tale risposta nei confronti dei problemi sollevati dalla sfera pubblica digitale (par. 6). Si tratta, viceversa, di predisporre un’impalcatura istituzionale che protegga l’apertura dei canali di formazione della sfera pubblica dai processi di privatizzazione e self-closed fragmentation realizzati dalle grandi corporations del Web. Il recente attivismo regolatorio dell’Unione europea deve essere collocato in questa cornice teorica: lungi dal concretizzare un intervento orientato al contenuto o al punto di vista, e cioè alla selezione contenutistica dei messaggi digitali, la disciplina europea impone procedure e obblighi di trasparenza che incidono sul modello infrastrutturale adottato dalle piattaforme (par. 7). La regolazione sovranazionale ha posto le premesse per una double-track regulation, che lascia agli Stati membri la definizione dei contenuti illegali e all’Unione le misure di regolazione delle “infrastrutture” digitali. Questa istituzionalizzazione procedurale della sfera pubblica, realizzato soprattutto dal Digital Services Act, ha condotto a nuove situazioni soggettive connesse alle dinamiche di governo degli ecosistemi digitali, tra le quali meritano menzione il diritto a un intervento proporzionato nella rimozione dei contenuti emessi in rete o il diritto a non subire sistemi di raccomandazioni basati sul targeting (par. 8). Nonostante si tratti di un primo passo di cui sarà necessario valutare l’efficacia, il saggio saluta con favore l’intervento sovranazionale, che persevera nella strategia di un federalizing process condotto attraverso i valori del costituzionalismo liberaldemocratico e volto a preservare il discorso pubblico europeo dalle minacce che provengono dall’attuale quadro geopolitico (par. 9).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


