Il concetto di patrimonio comune dell’umanità, introdotto in via del tutto “rivoluzionaria” dalla Convenzione UNESCO nel 1972, ha indubbiamente sensibilizzato – tra i numerosi ambiti d’incidenza – anche la disciplina penalistica degli ordinamenti nazionali, nel più ampio panorama delle politiche di salvaguardia adottate dalla Comunità internazionale. È, a tal proposito, emblematica la progressione nel contesto mondiale dell’esigenza, maturata nel tempo, di introdurre fonti pattizie – di “larga condivisione” tra gli Stati – volte a plasmare una forma specifica di tutela penale per i beni culturali: essenziale per proteggere il patrimonio dell’umanità. Proprio dall’esperienza formatasi dal susseguirsi di accordi internazionali sui primi sistemi di garanzia e cooperazione multilaterale, nel 2017 è stato firmato a Nicosia il primo Trattato sulla difesa penale del patrimonio artistico e culturale al di fuori del contesto bellico, con il precipuo obiettivo di predisporre una linea comune improntata sulla prevenzione e sulla lotta al traffico illecito e alla distruzione di beni culturali. È di recente conio l’allineamento del nostro ordinamento alla Convenzione, avvenuto mediante l’entrata in vigore della Legge n. 22 del 9 marzo 2022, recante le Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, che si è fatta carico di riorganizzare sistematicamente la disciplina sostanziale previgente nell’ottica di un inasprimento del trattamento sanzionatorio e di una revisione dei metodi investigativi. Dunque, un primo passo è stato mosso dal nostro legislatore verso la riorganizzazione interna dei sistemi di contrasto ai fenomeni criminosi connessi al cultural heritage. È stato coniato il nuovo titolo VIII-bis nel codice penale rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale” e sono state estese le indagini sotto copertura – novità che era stata anche oggetto dei disegni di legge n. 646/2013 e n. 2864/2017 discussi nella XVII legislatura – ai neo-introdotti delitti di riciclaggio e autoriciclaggio di beni culturali. Ebbene, la finalità del contributo è quella di analizzare le novità della riforma, calibrate proprio sulla peculiarità dell’accertamento di tali forme di illecito, raffrontandole con le problematiche passate.
Fusaroli, M. (2025). Attività investigative e strumenti di contrasto ai fenomeni criminosi connessi al cultural heritage: un terreno fertile per rimuovere, in futuro, i dubbi presenti. Bologna : AMS Acta - Università di Bologna.
Attività investigative e strumenti di contrasto ai fenomeni criminosi connessi al cultural heritage: un terreno fertile per rimuovere, in futuro, i dubbi presenti
Marco Fusaroli
2025
Abstract
Il concetto di patrimonio comune dell’umanità, introdotto in via del tutto “rivoluzionaria” dalla Convenzione UNESCO nel 1972, ha indubbiamente sensibilizzato – tra i numerosi ambiti d’incidenza – anche la disciplina penalistica degli ordinamenti nazionali, nel più ampio panorama delle politiche di salvaguardia adottate dalla Comunità internazionale. È, a tal proposito, emblematica la progressione nel contesto mondiale dell’esigenza, maturata nel tempo, di introdurre fonti pattizie – di “larga condivisione” tra gli Stati – volte a plasmare una forma specifica di tutela penale per i beni culturali: essenziale per proteggere il patrimonio dell’umanità. Proprio dall’esperienza formatasi dal susseguirsi di accordi internazionali sui primi sistemi di garanzia e cooperazione multilaterale, nel 2017 è stato firmato a Nicosia il primo Trattato sulla difesa penale del patrimonio artistico e culturale al di fuori del contesto bellico, con il precipuo obiettivo di predisporre una linea comune improntata sulla prevenzione e sulla lotta al traffico illecito e alla distruzione di beni culturali. È di recente conio l’allineamento del nostro ordinamento alla Convenzione, avvenuto mediante l’entrata in vigore della Legge n. 22 del 9 marzo 2022, recante le Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, che si è fatta carico di riorganizzare sistematicamente la disciplina sostanziale previgente nell’ottica di un inasprimento del trattamento sanzionatorio e di una revisione dei metodi investigativi. Dunque, un primo passo è stato mosso dal nostro legislatore verso la riorganizzazione interna dei sistemi di contrasto ai fenomeni criminosi connessi al cultural heritage. È stato coniato il nuovo titolo VIII-bis nel codice penale rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale” e sono state estese le indagini sotto copertura – novità che era stata anche oggetto dei disegni di legge n. 646/2013 e n. 2864/2017 discussi nella XVII legislatura – ai neo-introdotti delitti di riciclaggio e autoriciclaggio di beni culturali. Ebbene, la finalità del contributo è quella di analizzare le novità della riforma, calibrate proprio sulla peculiarità dell’accertamento di tali forme di illecito, raffrontandole con le problematiche passate.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


