Contenuto innovativo: Il contributo costituisce l'aggiornamento della disciplina del procedimento di convalida di sfratto dopo le modifiche introdotte al codice di procedura civile a seguito del c.d. decreto correttivo della Riforma c.d. Cartabia. Il contributo ha costituito una delle prime riflessioni dottrinali sulla nuova disciplina. Il legislatore è intervenuto su due fronti: 1) introduzione di ulteriori fattispecie in cui è possibile intimare sfratto per morosità, come l’affitto di azienda, la colonia parziaria, la piccola colonia stagionale e il contratto di mezzadria. I rapporti contrattuali di tipo agrario erano già previsti dal solo art. 657 c.p.c., mentre il d. legisl. 149/22 aveva inserito nel novero dei casi in cui era possibile ottenere lo sfratto per finita locazione di cui all’art. 657 c.p.c. l’affitto di azienda e di comodato di beni immobili. Il legislatore del 2024 ha dunque inserito all’art. 658 c.p.c. i rapporti agrari (non menzionati nella formulazione originale) e l’ipotesi dell’affitto di azienda (inserita all’art. 657 solo nel 2022), ma non ha previsto alcunché per il comodato di beni immobili, comportando asimmetria e necessità di coordinamento; 2) sulle comunicazioni a mezzo PEC, in un àmbito in cui la certezza della comunicazione acquisisce una delicatezza che non si ritrova in alcun altro isitituto del processo civile, in particolare sulle notificazioni a mani proprie del debitore, che deve essere "ripetuta" nel caso dell'art. 660 c.p.c., ult. c.p.c. La disciplina della notifica a mezzo PEC pone qualche perplessità nell'instaurazione del contradditorio "informatico", quindi insindacabile, in un'ipotesi che si pone a tutela esterma del debitore che subisce lo sfratto.
Canella, M.G. (2025). Commento deglia artt. 663/669 c.p.c. (procedimento di convalida di sfratto) dopo il c.d. correttivo alla Riforma Cartabia. Milano : Wolers Kluwer Italia.
Commento deglia artt. 663/669 c.p.c. (procedimento di convalida di sfratto) dopo il c.d. correttivo alla Riforma Cartabia
maria giulia canella
2025
Abstract
Contenuto innovativo: Il contributo costituisce l'aggiornamento della disciplina del procedimento di convalida di sfratto dopo le modifiche introdotte al codice di procedura civile a seguito del c.d. decreto correttivo della Riforma c.d. Cartabia. Il contributo ha costituito una delle prime riflessioni dottrinali sulla nuova disciplina. Il legislatore è intervenuto su due fronti: 1) introduzione di ulteriori fattispecie in cui è possibile intimare sfratto per morosità, come l’affitto di azienda, la colonia parziaria, la piccola colonia stagionale e il contratto di mezzadria. I rapporti contrattuali di tipo agrario erano già previsti dal solo art. 657 c.p.c., mentre il d. legisl. 149/22 aveva inserito nel novero dei casi in cui era possibile ottenere lo sfratto per finita locazione di cui all’art. 657 c.p.c. l’affitto di azienda e di comodato di beni immobili. Il legislatore del 2024 ha dunque inserito all’art. 658 c.p.c. i rapporti agrari (non menzionati nella formulazione originale) e l’ipotesi dell’affitto di azienda (inserita all’art. 657 solo nel 2022), ma non ha previsto alcunché per il comodato di beni immobili, comportando asimmetria e necessità di coordinamento; 2) sulle comunicazioni a mezzo PEC, in un àmbito in cui la certezza della comunicazione acquisisce una delicatezza che non si ritrova in alcun altro isitituto del processo civile, in particolare sulle notificazioni a mani proprie del debitore, che deve essere "ripetuta" nel caso dell'art. 660 c.p.c., ult. c.p.c. La disciplina della notifica a mezzo PEC pone qualche perplessità nell'instaurazione del contradditorio "informatico", quindi insindacabile, in un'ipotesi che si pone a tutela esterma del debitore che subisce lo sfratto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


