Commento innovativo: Il contributo costituisce l'integrazione e la modificazione del commento dottrinale a seguito del c.d. "decreto correttivo" alla Riforma Cartabia, del processo civile. Si tratta di uno dei primi commenti strutturati alla moficiata fase prodromica all'esecuzione forzata e alla espropriazione in generale, con particolare riferimento alle comunicazioni elettroniche a mezzo PEC e alla ricerca telematica dei beni del debitore. L'innovazione del 2024 ha costituito una consistente modificazione della disciplina esecutiva, funzionale alla attuazione dei principi del PNRR, con particolre ricaduta sulla gestione telematica del processo civile, che implica un contraddittorio più fragile, basato sulla presunzione di conoscenza determinata dalla PEC e non più la ricezione della posta raccomandata. L'implementazione elettronica è sicuramente da approvare, ma la presunzione di conoscenza e la gestione delle banche dati pubbliche rischiana di instaurare un contraddittorio fragile, ove il debitore abbia dei problemi informatici o non sia abbastanza pratico, nonostante l'obbligatorietà della PEC, specialmente in un settore delicato come l'esecuzione forzata.
Canella, M.G. (2025). Commento agli arrt. 474-512 c.p.c. dopo il c.d. correttivo alla Riforma Cartabia. Milano : Wolter Kluwer Italia.
Commento agli arrt. 474-512 c.p.c. dopo il c.d. correttivo alla Riforma Cartabia
maria giulia canella
2025
Abstract
Commento innovativo: Il contributo costituisce l'integrazione e la modificazione del commento dottrinale a seguito del c.d. "decreto correttivo" alla Riforma Cartabia, del processo civile. Si tratta di uno dei primi commenti strutturati alla moficiata fase prodromica all'esecuzione forzata e alla espropriazione in generale, con particolare riferimento alle comunicazioni elettroniche a mezzo PEC e alla ricerca telematica dei beni del debitore. L'innovazione del 2024 ha costituito una consistente modificazione della disciplina esecutiva, funzionale alla attuazione dei principi del PNRR, con particolre ricaduta sulla gestione telematica del processo civile, che implica un contraddittorio più fragile, basato sulla presunzione di conoscenza determinata dalla PEC e non più la ricezione della posta raccomandata. L'implementazione elettronica è sicuramente da approvare, ma la presunzione di conoscenza e la gestione delle banche dati pubbliche rischiana di instaurare un contraddittorio fragile, ove il debitore abbia dei problemi informatici o non sia abbastanza pratico, nonostante l'obbligatorietà della PEC, specialmente in un settore delicato come l'esecuzione forzata.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


