L'opera si propone di analizzare e commentare quei recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che hanno prospettato una responsabilità da "contatto sociale" in campi nei quali la natura della responsabilità stessa è discussa per il suo trovarsi in un'area di interferenza tra il contratto e il fatto illecito. L'affidamento riposto da parte di un terzo nello status di un professionista viene considerato come fonte di un'obbligazione senza obbligo primario di prestazione, ed è sufficiente, quindi, a far superare a determinati rapporti la soglia della responsabilità aquiliana, con relativo e più favorevole onere probatorio per il danneggiato. Le ipotesi già individuate dalla giurisprudenza sono, in particolare, quelle concernenti l'attività del medico strutturato che cagiona un danno al paziente; quella del precettore che non vigila adeguatamente l'allievo che si autoprocura una lesione; quella riguardante il comportamento non corretto della pubblica amministrazione nei confronti del privato. Dall'eterogeneità della materia è nata l'esigenza di un tentativo di lettura unitaria di questo tipo di responsabilità, che desse altresì rilievo alle incongruenze nelle quali sono incorsi i giudici nell'interpretazione e applicazione della teoria originaria. Non si è trascurato, peraltro, di analizzare ipotesi non ancora considerate a livello giurisprudenziale, ma suscettibili di creare un contatto rilevante, quali quella, controversa, del professionista che, al di fuori di un rapporto contrattuale, rende ad investitori non professionali informazioni non veritiere od inesatte.

Faillace, S. (2004). La responsabilità da contatto sociale. Padova : Cedam.

La responsabilità da contatto sociale

Stefano Faillace
2004

Abstract

L'opera si propone di analizzare e commentare quei recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che hanno prospettato una responsabilità da "contatto sociale" in campi nei quali la natura della responsabilità stessa è discussa per il suo trovarsi in un'area di interferenza tra il contratto e il fatto illecito. L'affidamento riposto da parte di un terzo nello status di un professionista viene considerato come fonte di un'obbligazione senza obbligo primario di prestazione, ed è sufficiente, quindi, a far superare a determinati rapporti la soglia della responsabilità aquiliana, con relativo e più favorevole onere probatorio per il danneggiato. Le ipotesi già individuate dalla giurisprudenza sono, in particolare, quelle concernenti l'attività del medico strutturato che cagiona un danno al paziente; quella del precettore che non vigila adeguatamente l'allievo che si autoprocura una lesione; quella riguardante il comportamento non corretto della pubblica amministrazione nei confronti del privato. Dall'eterogeneità della materia è nata l'esigenza di un tentativo di lettura unitaria di questo tipo di responsabilità, che desse altresì rilievo alle incongruenze nelle quali sono incorsi i giudici nell'interpretazione e applicazione della teoria originaria. Non si è trascurato, peraltro, di analizzare ipotesi non ancora considerate a livello giurisprudenziale, ma suscettibili di creare un contatto rilevante, quali quella, controversa, del professionista che, al di fuori di un rapporto contrattuale, rende ad investitori non professionali informazioni non veritiere od inesatte.
2004
178
88-13-25032-0
Faillace, S. (2004). La responsabilità da contatto sociale. Padova : Cedam.
Faillace, Stefano
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