L’art. 33 del d.l. 22.6.2012, n. 83 (c.d. “Decreto Sviluppo”) ha introdotto nella legge fallimentare la fattispecie delittuosa di falso in attestazioni e relazioni (art. 236-bis). La previsione del nuovo reato si colloca nel solco delle riforme che hanno caratterizzato il diritto fallimentare nel corso degli ultimi anni e rappresenta l’integrazione indispensabile di un tessuto normativo sempre più orientato a stimolare forme di composizione negoziale della crisi di impresa e soluzioni di continuità aziendale. Sotto questo punto di vista, non appare casuale che la fattispecie risulti pervasivamente modificata nella versione confluita nel Codice della Crisi di Impresa (v. art. 342). Oltre a ricostruire tali aspetti sistematici e le rilevanti novità nella riformulazione del delitto, il commento della norma si propone di mettere in luce le delicate questioni interpretative sollevate dal dettato letterale dell’art. 236-bis, con particolare riguardo ai soggetti attivi del reato, ai suoi elementi costitutivi, al bene giuridico tutelato, nonché alle circostanze previste dalla norma incriminatrice. Il contributo si conclude con brevi osservazioni sulla nuova fattispecie, introdotta dall’art. 345 del Codice della Crisi di Impresa, sul falso nelle attestazioni dei componenti dell’OCRI.
Caletti, G., Bruno, S. (2019). Il reato di falso in attestazioni e relazioni. MILANO : Wolters Kluwer Italia.
Il reato di falso in attestazioni e relazioni
CALETTI G;
2019
Abstract
L’art. 33 del d.l. 22.6.2012, n. 83 (c.d. “Decreto Sviluppo”) ha introdotto nella legge fallimentare la fattispecie delittuosa di falso in attestazioni e relazioni (art. 236-bis). La previsione del nuovo reato si colloca nel solco delle riforme che hanno caratterizzato il diritto fallimentare nel corso degli ultimi anni e rappresenta l’integrazione indispensabile di un tessuto normativo sempre più orientato a stimolare forme di composizione negoziale della crisi di impresa e soluzioni di continuità aziendale. Sotto questo punto di vista, non appare casuale che la fattispecie risulti pervasivamente modificata nella versione confluita nel Codice della Crisi di Impresa (v. art. 342). Oltre a ricostruire tali aspetti sistematici e le rilevanti novità nella riformulazione del delitto, il commento della norma si propone di mettere in luce le delicate questioni interpretative sollevate dal dettato letterale dell’art. 236-bis, con particolare riguardo ai soggetti attivi del reato, ai suoi elementi costitutivi, al bene giuridico tutelato, nonché alle circostanze previste dalla norma incriminatrice. Il contributo si conclude con brevi osservazioni sulla nuova fattispecie, introdotta dall’art. 345 del Codice della Crisi di Impresa, sul falso nelle attestazioni dei componenti dell’OCRI.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


