Ad oltre dieci anni dalla storica sentenza della Corte costituzionale originata dalla cosiddetta vicenda Fiat-Fiom1, il tema della rappresentatività e delle rappresentanze sindacali in azienda (r.s.a.) è ancora di stretta attualità e torna ad imporsi, prima che nel dibattito dottrinale, nelle aule giudiziarie. La perdurante centralità di questo tema, oltre al fatto che costituisce uno snodo del diritto sindacale contemporaneo, la si deve proprio alla sopracitata sentenza del Giudice delle Leggi. Benché con la pronuncia n. 231del 2013 la Consulta risolse una delle principali questioni interpretative legate alla formulazione dell’art. 19 St. Lav così come risultante dal referendum abrogativo del 19953, deve dirsi come molti di più siano gli interrogativi sollevati o rimasti inevasi dalla medesima sentenza. Tra questi, anche alla luce delle più recenti pronunce di merito, i principali sembrano esse- re i seguenti: quando la partecipazione di un sindacato alle trattative può dirsi effettiva? Quid iuris nel caso in cui il datore di lavoro non ammetta alle trattative un determinato sindacato? E, infine, quid iuris nell’ipotesi di mancanza di un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva? Di seguito, a partire dalla più recente giurisprudenza di merito relativa agli artt. 19 e 28 St. Lav., si avvierà una breve riflessione su ciascuno di questi quesiti.
Pizzoferrato, A. (2025). «Significativa rappresentatività» e art. 19 St. lav.: quali scenari futuri?. Napoli : Edizioni scientifiche Italiane.
«Significativa rappresentatività» e art. 19 St. lav.: quali scenari futuri?
Alberto Pizzoferrato
2025
Abstract
Ad oltre dieci anni dalla storica sentenza della Corte costituzionale originata dalla cosiddetta vicenda Fiat-Fiom1, il tema della rappresentatività e delle rappresentanze sindacali in azienda (r.s.a.) è ancora di stretta attualità e torna ad imporsi, prima che nel dibattito dottrinale, nelle aule giudiziarie. La perdurante centralità di questo tema, oltre al fatto che costituisce uno snodo del diritto sindacale contemporaneo, la si deve proprio alla sopracitata sentenza del Giudice delle Leggi. Benché con la pronuncia n. 231del 2013 la Consulta risolse una delle principali questioni interpretative legate alla formulazione dell’art. 19 St. Lav così come risultante dal referendum abrogativo del 19953, deve dirsi come molti di più siano gli interrogativi sollevati o rimasti inevasi dalla medesima sentenza. Tra questi, anche alla luce delle più recenti pronunce di merito, i principali sembrano esse- re i seguenti: quando la partecipazione di un sindacato alle trattative può dirsi effettiva? Quid iuris nel caso in cui il datore di lavoro non ammetta alle trattative un determinato sindacato? E, infine, quid iuris nell’ipotesi di mancanza di un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva? Di seguito, a partire dalla più recente giurisprudenza di merito relativa agli artt. 19 e 28 St. Lav., si avvierà una breve riflessione su ciascuno di questi quesiti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


