Il collegio dei probiviri costituisce un organo tipico delle società cooperative e, al tempo stesso, assai peculiare in relazione alle funzioni ad esso affidate. Dal punto di vista sistematico, il collegio dei probiviri, a differenza degli altri organi delle società cooperative, non è disciplinato dal codice civile, ma trova la sua regolamentazione all’interno di leggi speciali che ne prevedono l’istituzione all’interno di particolari categorie di società cooperative, anche se nella realtà, la prassi statutaria ne ha generalizzato l’adozione. In questo suo particolare ruolo e collocazione il collegio dei probiviri deve essere tenuto distinto rispetto a quello disciplinato dalla legge 15 giugno 1893, n. 295, che sull’abbrivio della disciplina francese, introdusse in Italia il collegio dei probiviri come organo con funzioni conciliative e giurisdizionali in materia di lavoro, sia pure limitatamente alle controversie che per l’esercizio delle industrie sorgevano tra gli imprenditori e gli operai ovvero apprendisti . Nell’esercizio delle funzioni di conciliazione i probiviri erano competenti senza limite di valore, mentre per le controversie di competenza della giuria, potevano conoscere solo quelle di valore non superiore a lire duecento . Successivamente l’art. 53 del R.D. 13 novembre 1919, n. 2205 affidò al collegio dei probiviri le controversie fra gli emigranti di cui all'art. 35 del regio decreto stesso e gli imprenditori arruolatori, che dipendevano o, comunque, erano connesse con i contratti di lavoro stipulati nel regno e da eseguirsi all’estero, previo esperimento di un tentativo di conciliazione . Questa funzione del collegio dei probiviri venne confermata dalla legge 3 aprile 1926, n. 563 , e dai relativi regolamenti attuativi , la quale espressamente affermava all’art. 13 che: “nulla è innovato circa la competenza dei collegi dei probiviri e delle commissioni arbitrali provinciali per l'impiego privato, ai sensi rispettivamente della legge 15 giugno 1893, n. 295 e del regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686.”. La funzione di risoluzione delle controversie all’interno di enti venne affidata al collegio dei probiviri, come organo sociale , per la prima volta con il d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 nell’ambito della disciplina dei consorzi agrari , definiti all’art. 1 del decreto come società cooperative . In particolare, l’art. 31 espressamente prevedeva che: “è costituito presso ogni Consorzio agrario un Collegio dei probiviri, arbitri amichevoli compositori per dirimere le controversie fra soci e società. Tale Collegio è composto di tre membri scelti dall'assemblea generale dei soci tra persone iscritte e non iscritte”. Altresì, al Collegio dei probiviri, ai sensi dell’art. 9 del decreto in parola, era affidato il ricorso dei soci che vedevano rigettata la domanda di acquisto della qualità di socio nel “termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale ne veniva data comunicazione.”. Appare, quindi, evidente come, a fare tempo dall’introduzione della disciplina dei consorzi agrari, l’attività del collegio dei probiviri nell’ambito delle società cooperative, ovvero all’interno di altri enti , si sia esplicata in due principali direzioni, la prima quale organo endosocietario atto a rendere definitive le decisioni degli altri organi societari, la seconda, invece, quale collegio arbitrale per la risoluzione delle controversie con efficacia esterna tra soci e tra soci e società.
Soldati N. (2010). Le funzioni del collegio dei probiviri nelle società cooperative. NAPOLI : Edizioni Scientifiche Italiane.
Le funzioni del collegio dei probiviri nelle società cooperative
SOLDATI, NICOLA
2010
Abstract
Il collegio dei probiviri costituisce un organo tipico delle società cooperative e, al tempo stesso, assai peculiare in relazione alle funzioni ad esso affidate. Dal punto di vista sistematico, il collegio dei probiviri, a differenza degli altri organi delle società cooperative, non è disciplinato dal codice civile, ma trova la sua regolamentazione all’interno di leggi speciali che ne prevedono l’istituzione all’interno di particolari categorie di società cooperative, anche se nella realtà, la prassi statutaria ne ha generalizzato l’adozione. In questo suo particolare ruolo e collocazione il collegio dei probiviri deve essere tenuto distinto rispetto a quello disciplinato dalla legge 15 giugno 1893, n. 295, che sull’abbrivio della disciplina francese, introdusse in Italia il collegio dei probiviri come organo con funzioni conciliative e giurisdizionali in materia di lavoro, sia pure limitatamente alle controversie che per l’esercizio delle industrie sorgevano tra gli imprenditori e gli operai ovvero apprendisti . Nell’esercizio delle funzioni di conciliazione i probiviri erano competenti senza limite di valore, mentre per le controversie di competenza della giuria, potevano conoscere solo quelle di valore non superiore a lire duecento . Successivamente l’art. 53 del R.D. 13 novembre 1919, n. 2205 affidò al collegio dei probiviri le controversie fra gli emigranti di cui all'art. 35 del regio decreto stesso e gli imprenditori arruolatori, che dipendevano o, comunque, erano connesse con i contratti di lavoro stipulati nel regno e da eseguirsi all’estero, previo esperimento di un tentativo di conciliazione . Questa funzione del collegio dei probiviri venne confermata dalla legge 3 aprile 1926, n. 563 , e dai relativi regolamenti attuativi , la quale espressamente affermava all’art. 13 che: “nulla è innovato circa la competenza dei collegi dei probiviri e delle commissioni arbitrali provinciali per l'impiego privato, ai sensi rispettivamente della legge 15 giugno 1893, n. 295 e del regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686.”. La funzione di risoluzione delle controversie all’interno di enti venne affidata al collegio dei probiviri, come organo sociale , per la prima volta con il d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 nell’ambito della disciplina dei consorzi agrari , definiti all’art. 1 del decreto come società cooperative . In particolare, l’art. 31 espressamente prevedeva che: “è costituito presso ogni Consorzio agrario un Collegio dei probiviri, arbitri amichevoli compositori per dirimere le controversie fra soci e società. Tale Collegio è composto di tre membri scelti dall'assemblea generale dei soci tra persone iscritte e non iscritte”. Altresì, al Collegio dei probiviri, ai sensi dell’art. 9 del decreto in parola, era affidato il ricorso dei soci che vedevano rigettata la domanda di acquisto della qualità di socio nel “termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale ne veniva data comunicazione.”. Appare, quindi, evidente come, a fare tempo dall’introduzione della disciplina dei consorzi agrari, l’attività del collegio dei probiviri nell’ambito delle società cooperative, ovvero all’interno di altri enti , si sia esplicata in due principali direzioni, la prima quale organo endosocietario atto a rendere definitive le decisioni degli altri organi societari, la seconda, invece, quale collegio arbitrale per la risoluzione delle controversie con efficacia esterna tra soci e tra soci e società.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.