Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 disciplina all’art. 16, rubricato “Organismi di mediazione e registro”, i soggetti pubblici e privati che possono presentarsi sul mercato in qualità di gestori del servizio di mediazione nell’ambito delle materie indicate all’art. 2 del decreto in parola. La scelta della mediazione come strumento alternativo di risoluzione delle controversie trova la sua origine nella necessità sempre più pressante, soprattutto nelle materie oggetto del decreto, di un sistema compositivo rapido ed efficace e che, al contempo, permetta la continuazione del rapporto tra le parti anche dopo la risoluzione del conflitto, circostanza questa di vitale importanza nell’ambito di ogni rapporto contrattuale. Per dare piena e completa attuazione alla norma è stato pubblicato il D.M. n. 180 del 2010, nel quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per l’iscrizione di tali organismi presso il Ministero della giustizia, nonché quelli per la formazione, la revisione e, più in generale, la gestione dell’elenco dei mediatori. Si apre, quindi, un’interessante opportunità per gli studi professionali o, più in generale, per le aggregazioni di professionisti di dare vita ad un organismo di mediazione, per fare fronte alla domanda di mediazione che si avrà al momento in cui il d.lgs. n. 28 del 2010 avrà piena attuazione in tutte le sue parti, e, in particolare, quando il tentativo di mediazione risulterà essere obbligatorio per tutte le materie indicate all’art. 5 del decreto stesso. Tali organismi devono essere costituiti secondo le modalità previste dal D.M. n. 180 del 2010.
Soldati N. (2010). Strutture ADR aperte alla realtà degli studi senza vincoli nella definizione delle tariffe. MILANO : Il Sole 24 Ore.
Strutture ADR aperte alla realtà degli studi senza vincoli nella definizione delle tariffe
SOLDATI, NICOLA
2010
Abstract
Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 disciplina all’art. 16, rubricato “Organismi di mediazione e registro”, i soggetti pubblici e privati che possono presentarsi sul mercato in qualità di gestori del servizio di mediazione nell’ambito delle materie indicate all’art. 2 del decreto in parola. La scelta della mediazione come strumento alternativo di risoluzione delle controversie trova la sua origine nella necessità sempre più pressante, soprattutto nelle materie oggetto del decreto, di un sistema compositivo rapido ed efficace e che, al contempo, permetta la continuazione del rapporto tra le parti anche dopo la risoluzione del conflitto, circostanza questa di vitale importanza nell’ambito di ogni rapporto contrattuale. Per dare piena e completa attuazione alla norma è stato pubblicato il D.M. n. 180 del 2010, nel quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per l’iscrizione di tali organismi presso il Ministero della giustizia, nonché quelli per la formazione, la revisione e, più in generale, la gestione dell’elenco dei mediatori. Si apre, quindi, un’interessante opportunità per gli studi professionali o, più in generale, per le aggregazioni di professionisti di dare vita ad un organismo di mediazione, per fare fronte alla domanda di mediazione che si avrà al momento in cui il d.lgs. n. 28 del 2010 avrà piena attuazione in tutte le sue parti, e, in particolare, quando il tentativo di mediazione risulterà essere obbligatorio per tutte le materie indicate all’art. 5 del decreto stesso. Tali organismi devono essere costituiti secondo le modalità previste dal D.M. n. 180 del 2010.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.