Nell’ambito della riforma della tutela del risparmio, il legislatore italiano ha introdotto specifiche norme dedicate agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie allo scopo di facilitare la tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari. A tale fine l’art. 27 del d.lgs. 28 dicembre 2005, n. 262, rubricato “Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori” ha fornito un’ampia delega al Governo per disciplinare la materia, con il principale obiettivo di creare la Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob. Per dare corso alla delega ricevuta è stato emanato, in attuazione dell’art. 27 della legge sul risparmio, il d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, il quale unitamente al successivo regolamento Consob, di cui alla delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008 , ha dato vita alla Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob, la quale, inter alia è chiamata ad amministrare lo svolgimento di arbitrati sulla base di una convenzione di arbitrato che richiami espressamente le norme del decreto legislativo e le disposizioni di attuazione della Consob o faccia, comunque, rinvio all’arbitrato amministrato dalla Camera, ovvero quando le parti facciano concorde richiesta scritta di tale arbitrato.

Arbitrato presso la Consob: procedura e tariffe / Soldati N.. - STAMPA. - (2010), pp. 32-40.

Arbitrato presso la Consob: procedura e tariffe

SOLDATI, NICOLA
2010

Abstract

Nell’ambito della riforma della tutela del risparmio, il legislatore italiano ha introdotto specifiche norme dedicate agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie allo scopo di facilitare la tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari. A tale fine l’art. 27 del d.lgs. 28 dicembre 2005, n. 262, rubricato “Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori” ha fornito un’ampia delega al Governo per disciplinare la materia, con il principale obiettivo di creare la Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob. Per dare corso alla delega ricevuta è stato emanato, in attuazione dell’art. 27 della legge sul risparmio, il d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, il quale unitamente al successivo regolamento Consob, di cui alla delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008 , ha dato vita alla Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob, la quale, inter alia è chiamata ad amministrare lo svolgimento di arbitrati sulla base di una convenzione di arbitrato che richiami espressamente le norme del decreto legislativo e le disposizioni di attuazione della Consob o faccia, comunque, rinvio all’arbitrato amministrato dalla Camera, ovvero quando le parti facciano concorde richiesta scritta di tale arbitrato.
2010
La mediazione delle controversie societarie bancarie e finanziarie
32
40
Arbitrato presso la Consob: procedura e tariffe / Soldati N.. - STAMPA. - (2010), pp. 32-40.
Soldati N.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/101070
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