Il saggio tratta del fedecommesso assistenziale, a favore di un interdetto ; cioè di quel peculiare istituto, disciplinato negli artt. 692 e ss. del Codice civile, che è stato introdotto dalla riforma del diritto di famiglia (e successorio) del 1975. Questa, nell'abolire ogni altro tipo di fedecommesso - cioè di disposizione di ultima volontà, a base fiduciaria, con cui si impone all'erede, per questo detto fedecommissario, di conservare i beni e di restituili, alla sua morte, ad altri soggetti, anzitutto familiari discendenti - ha inteso mantenere in vita, o meglio ripescare dall'antichità, una figura ritenuta utile per i soggetti deboli ; anzitutto i malati psichiatrici, sottoposti ad interdizione. Chi si curerrà di loro, al momento ancora in giovane età, o comunque in età non troppo avanzata, dopo la morte dei genitori o dei nonni (se fortunatamente ne hanno)? E anche più avanti nell'età, chi si occuperà di loro dopo la morte del coniuge (se fortunatamente fossero coniugati)? Può essere che, in vita di costoro, si sia già manifestato un soggetto affidabile, persona fisica od ente, che se ne è preso materialmente cura e mostra di voler continuare. Ebbene una tale persona, o ente, potrà essere incoraggiata a continuare per tutta la vita dell'incapace, attribuendole la veste di sostituto fedecommissario ; cioè di erede designato nel testamento del genitore, ascendente o coniuge alla successione del proprio figlio, nipote, o altro coniuge, appunto incapace, dopo la sua morte. Nel saggio ci si chiede, tra l'altro, se queste disposizioni, dettate nel 1975 per la sola assistenza a favore di un interdetto, possano essere estese anche al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, introdotta nel 2004 senza alcun particolare coordinamento con la sostituzione fedecommissaria ; e si propende per una risposta positiva, almeno nei casi più gravi (di amministrazione c.d. incapacitante). Più in generale si riflette sulla condizione e il regime del patrimonio(familiare)attribuito al parente incapace con l'obbligo di conservarlo e di ritrasmetterlo al sostituto fedecommisario, senza poterne disporre, proprio per ottenere un'adeguata assistenza; patrimonio decisamente separato e anzi segregato rispetto ai suoi creditori personali, che potranno agire solo sui frutti (art 695 c.c. ), come il patrimonio costituito in trust. L'area effettivamente coperta dall'istituto in esame non risulta, in pratica, essere vasta ; tuttavia esso appare interessante perché costituisce l'unico esempio, in cui, sia pure a fini assistenziali, si possono imporre pesi e limitazioni - in definitiva un vincolo di assoluta indisponbilità - anche sui beni ereditari costituenti la legittima.

La sostituzione fedecommissaria / M.Bernardini. - STAMPA. - (2010), pp. 267-305.

La sostituzione fedecommissaria

BERNARDINI, MAURO
2010

Abstract

Il saggio tratta del fedecommesso assistenziale, a favore di un interdetto ; cioè di quel peculiare istituto, disciplinato negli artt. 692 e ss. del Codice civile, che è stato introdotto dalla riforma del diritto di famiglia (e successorio) del 1975. Questa, nell'abolire ogni altro tipo di fedecommesso - cioè di disposizione di ultima volontà, a base fiduciaria, con cui si impone all'erede, per questo detto fedecommissario, di conservare i beni e di restituili, alla sua morte, ad altri soggetti, anzitutto familiari discendenti - ha inteso mantenere in vita, o meglio ripescare dall'antichità, una figura ritenuta utile per i soggetti deboli ; anzitutto i malati psichiatrici, sottoposti ad interdizione. Chi si curerrà di loro, al momento ancora in giovane età, o comunque in età non troppo avanzata, dopo la morte dei genitori o dei nonni (se fortunatamente ne hanno)? E anche più avanti nell'età, chi si occuperà di loro dopo la morte del coniuge (se fortunatamente fossero coniugati)? Può essere che, in vita di costoro, si sia già manifestato un soggetto affidabile, persona fisica od ente, che se ne è preso materialmente cura e mostra di voler continuare. Ebbene una tale persona, o ente, potrà essere incoraggiata a continuare per tutta la vita dell'incapace, attribuendole la veste di sostituto fedecommissario ; cioè di erede designato nel testamento del genitore, ascendente o coniuge alla successione del proprio figlio, nipote, o altro coniuge, appunto incapace, dopo la sua morte. Nel saggio ci si chiede, tra l'altro, se queste disposizioni, dettate nel 1975 per la sola assistenza a favore di un interdetto, possano essere estese anche al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, introdotta nel 2004 senza alcun particolare coordinamento con la sostituzione fedecommissaria ; e si propende per una risposta positiva, almeno nei casi più gravi (di amministrazione c.d. incapacitante). Più in generale si riflette sulla condizione e il regime del patrimonio(familiare)attribuito al parente incapace con l'obbligo di conservarlo e di ritrasmetterlo al sostituto fedecommisario, senza poterne disporre, proprio per ottenere un'adeguata assistenza; patrimonio decisamente separato e anzi segregato rispetto ai suoi creditori personali, che potranno agire solo sui frutti (art 695 c.c. ), come il patrimonio costituito in trust. L'area effettivamente coperta dall'istituto in esame non risulta, in pratica, essere vasta ; tuttavia esso appare interessante perché costituisce l'unico esempio, in cui, sia pure a fini assistenziali, si possono imporre pesi e limitazioni - in definitiva un vincolo di assoluta indisponbilità - anche sui beni ereditari costituenti la legittima.
2010
Trust e altre tutele del patrimonio familiare
267
305
La sostituzione fedecommissaria / M.Bernardini. - STAMPA. - (2010), pp. 267-305.
M.Bernardini
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/100746
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact