L'autore analizza nel dettaglio le forme di assicurazione obbligatoria e non dell'organizzatore e del venditore di pacchetti turistici previste dal cosiddetto codice del consumo per studiare, successivamente, il regime di responsabilità dell'albergatore nel quadro dell'istituto atipico del contratto di albergo. Particolare attenzione viene riservata ai caratteri di internazionalità della materia in bilico tra la disciplina nazionale e comunitaria da un lato e la disciplina convenzionale, ove residualmente applicabile, dall'altro. L'analisi prende le mosse dalla constatazione di una linea di tendenza del sistema connotato, specie nel corso degli ultimi decenni, da una tendenza espansiva delle tutele e delle garanzie della persona del turista. La finalità perseguita dai legislatori nazionali, nel quadro di un'armonizzazione a livello comunitario della disciplina applicabile alla materia, consiste nella protezione delle legittime aspettative dei danneggiati che devono vedere risarciti integralmente i danni causati dall'organizzatore e dal venditore del pacchetto di viaggio. A tal fine, per quanto di interesse in questa sede, è sufficiente ricordare che la direttiva 90/134/CEE ha introdotto, precedendo le disposizioni del codice del consumo, l'obbligatorietà della copertura assicurativa per l'organizzatore e per il venditore dei pacchetti turistici nelle ipotesi di cui agli artt. 94 e 95 del codice del consumo medesimo. L'art. 99 del testo legislativo in commento prevede, infatti, che i summenzionati debbano "essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore e per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95". L'obbligatorietà della garanzia assicurativa sebbene tuteli il turista-consumatore appare, secondo parte della dottrina, priva di efficacia poiché non accompagnata dalla previsione della azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia di assicuarazione. In ogni caso il legislatore, accanto alla copertura obbligatoria prevista, fa salva, al secondo comma dell'art. 99 cod. cons., la facoltà di stipulare anche "polizze assicurative di assistenza al turista". Sull'organizzatore, così come sul venditore del pacchetto turistico, grava l'unico onere "prima dell'inzio del viaggio...per iscritto", di comunicare tale facoltà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 87, comma secondo, lett. e), ovvero la possibile "sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia". Per quanto concerne la polizza annullamento viaggio l'autore sottolinea come questa trovi una disciplina nella Convenzione del contratto di viaggio di Bruxelles del 1970 difforme dalla disciplina nazionale risultante dal d.lg. n. 206/2005. Quanto, invece, alla copertura assicurativa della responsabilità civile dall'albergatore vengono esaminate le disposizioni applicabili ai sensi dell'art. 1783 e ss. del codice civile all'istituto atipico del contratto d'albergo.
S. Zunarelli (2010). Le assicurazioni nel turismo. TORINO : UTET.
Le assicurazioni nel turismo
ZUNARELLI, STEFANO
2010
Abstract
L'autore analizza nel dettaglio le forme di assicurazione obbligatoria e non dell'organizzatore e del venditore di pacchetti turistici previste dal cosiddetto codice del consumo per studiare, successivamente, il regime di responsabilità dell'albergatore nel quadro dell'istituto atipico del contratto di albergo. Particolare attenzione viene riservata ai caratteri di internazionalità della materia in bilico tra la disciplina nazionale e comunitaria da un lato e la disciplina convenzionale, ove residualmente applicabile, dall'altro. L'analisi prende le mosse dalla constatazione di una linea di tendenza del sistema connotato, specie nel corso degli ultimi decenni, da una tendenza espansiva delle tutele e delle garanzie della persona del turista. La finalità perseguita dai legislatori nazionali, nel quadro di un'armonizzazione a livello comunitario della disciplina applicabile alla materia, consiste nella protezione delle legittime aspettative dei danneggiati che devono vedere risarciti integralmente i danni causati dall'organizzatore e dal venditore del pacchetto di viaggio. A tal fine, per quanto di interesse in questa sede, è sufficiente ricordare che la direttiva 90/134/CEE ha introdotto, precedendo le disposizioni del codice del consumo, l'obbligatorietà della copertura assicurativa per l'organizzatore e per il venditore dei pacchetti turistici nelle ipotesi di cui agli artt. 94 e 95 del codice del consumo medesimo. L'art. 99 del testo legislativo in commento prevede, infatti, che i summenzionati debbano "essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore e per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95". L'obbligatorietà della garanzia assicurativa sebbene tuteli il turista-consumatore appare, secondo parte della dottrina, priva di efficacia poiché non accompagnata dalla previsione della azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia di assicuarazione. In ogni caso il legislatore, accanto alla copertura obbligatoria prevista, fa salva, al secondo comma dell'art. 99 cod. cons., la facoltà di stipulare anche "polizze assicurative di assistenza al turista". Sull'organizzatore, così come sul venditore del pacchetto turistico, grava l'unico onere "prima dell'inzio del viaggio...per iscritto", di comunicare tale facoltà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 87, comma secondo, lett. e), ovvero la possibile "sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia". Per quanto concerne la polizza annullamento viaggio l'autore sottolinea come questa trovi una disciplina nella Convenzione del contratto di viaggio di Bruxelles del 1970 difforme dalla disciplina nazionale risultante dal d.lg. n. 206/2005. Quanto, invece, alla copertura assicurativa della responsabilità civile dall'albergatore vengono esaminate le disposizioni applicabili ai sensi dell'art. 1783 e ss. del codice civile all'istituto atipico del contratto d'albergo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.