L'autore analizza il regime di responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di cose prendendo le mosse dall'analisi delle soluzioni adottate dalla Convenzione di Bruxelles del 1924. La presa di coscienza della necessità di reagire agli abusi della propria forza negoziale posti in essere dal ceto armatoriale, condusse alla previsione di precisi limiti all'autonomia negoziale delle parti nell'ambito dei contratti di trasporto marittimo. Il principio fondamentale che caratterizza la soluzione di compromesso recepita a livello internazionale con la Convention internationale pour l'Unification de certaines règles en matière de connaissement sottoscritta a Bruxelles il 25 agosto 1924 (c.d. Regole de l'AJA), appare essere la previsione a livello normativo di una serie di ipotesi di esonero del vettore marittimo della presunzione di responsabilità sullo stesso gravante per la perdita o l'avaria della merce che siano intervenute durante l'operazione di trasporto, cui si accompagna il riconoscimento allo stesso vettore marittimo del beneficio della limitazione della propria responsabilità. Nell'ambito di attività dell'UNCITRAL una nuova disciplina uniforme della materia, che si propone di rendere la stessa maggiormente organica ed in linea con le nuove esigenze emerse, è stata adottata a Rotterdam nel 2008. L'autore, nel resto del contributo, affronta analiticamente le principali problematiche sorte a seguito dell'applicazione delle regole de l'AJA e delle prospettive di riforma contenute nelle recenti regole di Rotterdam a partire dalla complessa identificazione della figura del vettore marittimo e dell'ambito di applicazione della stessa disciplina uniforme. Ai fini dell'individuazione del soggetto in capo al quale sorgono gli obblighi derivanti dal contratto di trasporto marittimo la Convezione di Bruxelles riprende la definizione di vettore marittimo come soggetto che assume l'obbligo di effettuare il trasporto, indipendentemente dalle modalità della sua esecuzione e dalla utilizzazione di altri soggetti per l'espletamento della stessa attività. In particolare viene analizzato il contenuto della identity of the carrier clause. Tale clausola preevede che, chiunque sia l'intestatario o il sottoscrittore della polizza di carica,la veste di vettore deve intendersi in ogni caso assunta dall'armatore della nave con cui il trasporto marittimo è eseguito, di cui il soggetto emittente si qualifica come semplice agent. L'autore passa quindi ad analizzare, analiticamente, il regime di responsabilità del vettore alla luce della Convenzione de l'AJA. Viene sottolineato che la Convenzione rappresenta un punto di equilibrio fra opposte esigenze nella previsione di una serie di ipotesi di esonero del vettore dalla responsabilità per perdita ed avaria della merce, cui si affianca il riconoscimento di un limite all'ammontare massimo del risarcimento dovuto dal vettore. Tali benefici trovano una compensazione nella espressa previsione della inderogabilità del reegime di responsabilità previsto dalla disciplina uniforme. Nei paragrafi successivi l'Autore analizza i pericoli eccettuati quali la colpa nautica, la fortuna di mare, il vizio della merce e la responsabilità vettoriale per innavigabilità della nave, chiudendo, infine, la propria trattazione con la trattazione dei termini di prescrizione e di decandenza delle azioni vantate dagli interessati al carico nei confronti del vettore marittimo.

Trasporto Marittimo di Cose (Responsabilità del vettore nel)

ZUNARELLI, STEFANO
2010

Abstract

L'autore analizza il regime di responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di cose prendendo le mosse dall'analisi delle soluzioni adottate dalla Convenzione di Bruxelles del 1924. La presa di coscienza della necessità di reagire agli abusi della propria forza negoziale posti in essere dal ceto armatoriale, condusse alla previsione di precisi limiti all'autonomia negoziale delle parti nell'ambito dei contratti di trasporto marittimo. Il principio fondamentale che caratterizza la soluzione di compromesso recepita a livello internazionale con la Convention internationale pour l'Unification de certaines règles en matière de connaissement sottoscritta a Bruxelles il 25 agosto 1924 (c.d. Regole de l'AJA), appare essere la previsione a livello normativo di una serie di ipotesi di esonero del vettore marittimo della presunzione di responsabilità sullo stesso gravante per la perdita o l'avaria della merce che siano intervenute durante l'operazione di trasporto, cui si accompagna il riconoscimento allo stesso vettore marittimo del beneficio della limitazione della propria responsabilità. Nell'ambito di attività dell'UNCITRAL una nuova disciplina uniforme della materia, che si propone di rendere la stessa maggiormente organica ed in linea con le nuove esigenze emerse, è stata adottata a Rotterdam nel 2008. L'autore, nel resto del contributo, affronta analiticamente le principali problematiche sorte a seguito dell'applicazione delle regole de l'AJA e delle prospettive di riforma contenute nelle recenti regole di Rotterdam a partire dalla complessa identificazione della figura del vettore marittimo e dell'ambito di applicazione della stessa disciplina uniforme. Ai fini dell'individuazione del soggetto in capo al quale sorgono gli obblighi derivanti dal contratto di trasporto marittimo la Convezione di Bruxelles riprende la definizione di vettore marittimo come soggetto che assume l'obbligo di effettuare il trasporto, indipendentemente dalle modalità della sua esecuzione e dalla utilizzazione di altri soggetti per l'espletamento della stessa attività. In particolare viene analizzato il contenuto della identity of the carrier clause. Tale clausola preevede che, chiunque sia l'intestatario o il sottoscrittore della polizza di carica,la veste di vettore deve intendersi in ogni caso assunta dall'armatore della nave con cui il trasporto marittimo è eseguito, di cui il soggetto emittente si qualifica come semplice agent. L'autore passa quindi ad analizzare, analiticamente, il regime di responsabilità del vettore alla luce della Convenzione de l'AJA. Viene sottolineato che la Convenzione rappresenta un punto di equilibrio fra opposte esigenze nella previsione di una serie di ipotesi di esonero del vettore dalla responsabilità per perdita ed avaria della merce, cui si affianca il riconoscimento di un limite all'ammontare massimo del risarcimento dovuto dal vettore. Tali benefici trovano una compensazione nella espressa previsione della inderogabilità del reegime di responsabilità previsto dalla disciplina uniforme. Nei paragrafi successivi l'Autore analizza i pericoli eccettuati quali la colpa nautica, la fortuna di mare, il vizio della merce e la responsabilità vettoriale per innavigabilità della nave, chiudendo, infine, la propria trattazione con la trattazione dei termini di prescrizione e di decandenza delle azioni vantate dagli interessati al carico nei confronti del vettore marittimo.
2010
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
513
522
S. Zunarelli
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