L’autore commenta la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 346/2009, che, aderendo all’indirizzo interpretativo prevalente in dottrina e in giurisprudenza, nega alle darsene scavate a secco su aree private la qualifica di beni demaniali. L’autore esamina la questione della riconducibilità di tali darsene alla nozione di porto, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che l’aveva esclusa, in quanto il porto, secondo la definizione offertane dall’art. 28 Cod. Nav., presuppone una realtà naturalmente esistente, idonea ad assolvere alla sua funzione senza opere di adattamento o perfezionamento. Il carattere ontologicamente artificiale delle darsene precluderebbe la possibilità di qualificarle come porti e di considerarle automaticamente beni di natura pubblica. La sentenza annotata giunge alle medesime conclusioni con un iter motivazionale differente, qualificando le darsene realizzate mediante l’escavazione dell’entroterra quali porti artificiali, ma negando che possa stabilirsi una corrispondenza biunivoca necessaria con il concetto di porto nel senso di bene demaniale. L’esercizio di una facoltà propria del diritto di proprietà, quale l’escavazione del terreno, non può, infatti, determinarne ipso iure l’espropriazione a favore dello Stato e del suo demanio: affinché l’area sulla quale è realizzata la darsena divenga demaniale si rende necessaria quanto meno la previa acquisizione della proprietà da parte dello Stato con indennizzo a favore del privato. Viene presa in esame anche la possibilità di ricondurre la darsena de qua nell’alveo dei bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente con il mare, facenti parte del demanio necessario. Si esclude la possibilità di addivenire ad una tale equiparazione, in quanto le darsene scavate a secco in aree private non necessariamente sono caratterizzate dalla presenza di acqua salsa o salmastra, né presentano il requisito della libera comunicazione con il mare, normalmente assicurata dall’utilizzazione di canali. L’elemento decisivo è, tuttavia, rappresentato dall’impossibilità di individuare una loro destinazione funzionale alle stesse utilizzazioni cui può adempiere il mare, non trattandosi di aree adibite alla navigazione generale o idonee in senso oggettivo- e non soltanto potenziale- agli altri usi pubblici del mare. Viene successivamente analizzata la parte della pronuncia in cui si esclude l’applicabilità del principio di diritto enunciato da Cass. in 11211/1998 in merito ad una darsena invasa dalle acque di un lago, considerata demaniale. Il caso della darsena posta in collegamento con le acque del mare viene considerato differente dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in quanto l’acqua del mare, intesa come elemento liquido, non è un bene demaniale, bensì una res communis omnium e non può, pertanto, determinare un’accessione al demanio. Viene, infine, richiamata la sentenza del Consiglio di Stato 1601/2003, che ha statuito l’impossibilità di ricomprendere le darsene costruite a secco nella categoria dei beni del demanio marittimo naturale e artificiale. Tale pronuncia trovava un precedente in una risalente decisione della Corte di Cassazione (Cass. 968/1979), richiamata anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dalla quale era possibile desumere che non già la funzione determina la demanialità, ma la previa appartenenza allo Stato.

Osservazioni in merito alla qualificazione giuridica delle darsene scavate a secco su aree private / S. ZUNARELLI. - In: IL DIRITTO MARITTIMO. - ISSN 0012-348X. - STAMPA. - 4:(2009), pp. 1144-1155.

Osservazioni in merito alla qualificazione giuridica delle darsene scavate a secco su aree private

ZUNARELLI, STEFANO
2009

Abstract

L’autore commenta la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 346/2009, che, aderendo all’indirizzo interpretativo prevalente in dottrina e in giurisprudenza, nega alle darsene scavate a secco su aree private la qualifica di beni demaniali. L’autore esamina la questione della riconducibilità di tali darsene alla nozione di porto, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che l’aveva esclusa, in quanto il porto, secondo la definizione offertane dall’art. 28 Cod. Nav., presuppone una realtà naturalmente esistente, idonea ad assolvere alla sua funzione senza opere di adattamento o perfezionamento. Il carattere ontologicamente artificiale delle darsene precluderebbe la possibilità di qualificarle come porti e di considerarle automaticamente beni di natura pubblica. La sentenza annotata giunge alle medesime conclusioni con un iter motivazionale differente, qualificando le darsene realizzate mediante l’escavazione dell’entroterra quali porti artificiali, ma negando che possa stabilirsi una corrispondenza biunivoca necessaria con il concetto di porto nel senso di bene demaniale. L’esercizio di una facoltà propria del diritto di proprietà, quale l’escavazione del terreno, non può, infatti, determinarne ipso iure l’espropriazione a favore dello Stato e del suo demanio: affinché l’area sulla quale è realizzata la darsena divenga demaniale si rende necessaria quanto meno la previa acquisizione della proprietà da parte dello Stato con indennizzo a favore del privato. Viene presa in esame anche la possibilità di ricondurre la darsena de qua nell’alveo dei bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente con il mare, facenti parte del demanio necessario. Si esclude la possibilità di addivenire ad una tale equiparazione, in quanto le darsene scavate a secco in aree private non necessariamente sono caratterizzate dalla presenza di acqua salsa o salmastra, né presentano il requisito della libera comunicazione con il mare, normalmente assicurata dall’utilizzazione di canali. L’elemento decisivo è, tuttavia, rappresentato dall’impossibilità di individuare una loro destinazione funzionale alle stesse utilizzazioni cui può adempiere il mare, non trattandosi di aree adibite alla navigazione generale o idonee in senso oggettivo- e non soltanto potenziale- agli altri usi pubblici del mare. Viene successivamente analizzata la parte della pronuncia in cui si esclude l’applicabilità del principio di diritto enunciato da Cass. in 11211/1998 in merito ad una darsena invasa dalle acque di un lago, considerata demaniale. Il caso della darsena posta in collegamento con le acque del mare viene considerato differente dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in quanto l’acqua del mare, intesa come elemento liquido, non è un bene demaniale, bensì una res communis omnium e non può, pertanto, determinare un’accessione al demanio. Viene, infine, richiamata la sentenza del Consiglio di Stato 1601/2003, che ha statuito l’impossibilità di ricomprendere le darsene costruite a secco nella categoria dei beni del demanio marittimo naturale e artificiale. Tale pronuncia trovava un precedente in una risalente decisione della Corte di Cassazione (Cass. 968/1979), richiamata anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dalla quale era possibile desumere che non già la funzione determina la demanialità, ma la previa appartenenza allo Stato.
2009
Osservazioni in merito alla qualificazione giuridica delle darsene scavate a secco su aree private / S. ZUNARELLI. - In: IL DIRITTO MARITTIMO. - ISSN 0012-348X. - STAMPA. - 4:(2009), pp. 1144-1155.
S. ZUNARELLI
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/93919
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact