La rilevanza attribuita al nesso causale tra utilizzo intensivo del telefono cellulare e danni alla salute al fine di conseguire un’indennita` previdenziale apre scenari di notevole interesse anche sotto il profilo della responsabilita` del produttore. Infatti, una volta accertato che l’uso del prodotto ha concorso all’insorgere di una patologia, occorre chiedersi se sia configurabile un giudizio di responsabilita` ex art. 114 ss. cod. cons. nei confronti di un produttore che abbia immesso sul mercato un bene conforme alle « norme tecniche » che disciplinano la sua costruzione, e quindi « sicuro »; se la rilevanza del nesso di causalita` tra esposizione alle radiofrequenze e danni alla salute possa risultare « limitata » dall’esimente del rischio da sviluppo [art. 118, lett. e), cod. cons.]; infine in che misura siano configurabili responsabilita` del produttore con riferimento agli obblighi informativi volti a consentire un uso del cellulare privo di rischi. La soluzione di ciascuno dei problemi indicati sembra da ricollegare ad un unico filo conduttore: la necessita` di valorizzare il collegamento tra le regole della responsabilita` del produttore e la c.d. « legislazione pubblicistica della produzione », che comprende la disciplina generale della sicurezza dei prodotti, le regole di settore relative a specifiche tipologie di beni e le « norme tecniche » a cui esse fanno rinvio.

I danni da uso del cellulare tra tutela previdenziale e limiti della responsabilità del produttore

AL MUREDEN, ENRICO
2010

Abstract

La rilevanza attribuita al nesso causale tra utilizzo intensivo del telefono cellulare e danni alla salute al fine di conseguire un’indennita` previdenziale apre scenari di notevole interesse anche sotto il profilo della responsabilita` del produttore. Infatti, una volta accertato che l’uso del prodotto ha concorso all’insorgere di una patologia, occorre chiedersi se sia configurabile un giudizio di responsabilita` ex art. 114 ss. cod. cons. nei confronti di un produttore che abbia immesso sul mercato un bene conforme alle « norme tecniche » che disciplinano la sua costruzione, e quindi « sicuro »; se la rilevanza del nesso di causalita` tra esposizione alle radiofrequenze e danni alla salute possa risultare « limitata » dall’esimente del rischio da sviluppo [art. 118, lett. e), cod. cons.]; infine in che misura siano configurabili responsabilita` del produttore con riferimento agli obblighi informativi volti a consentire un uso del cellulare privo di rischi. La soluzione di ciascuno dei problemi indicati sembra da ricollegare ad un unico filo conduttore: la necessita` di valorizzare il collegamento tra le regole della responsabilita` del produttore e la c.d. « legislazione pubblicistica della produzione », che comprende la disciplina generale della sicurezza dei prodotti, le regole di settore relative a specifiche tipologie di beni e le « norme tecniche » a cui esse fanno rinvio.
2010
E. Al Mureden
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