La domanda d’arbitrato è l’atto mediante il quale la parte che ne ha interesse promuove il procedimento arbitrale, chiamando in giudizio avanti agli arbitri una o più parti al fine di risolvere una controversia tra le stesse insorta. La tipizzazione della domanda di arbitrato è stata resa possibile grazie alla riforma dell’arbitrato del 1994 che ha permesso di risolvere le problematiche di natura processuale e sostanziale, riguardanti l’atto introduttivo della procedura arbitrale. Prima della riforma del 1994 , la dottrina riconosceva che in materia di arbitrato non esisteva un concetto legislativamente fissato di atto introduttivo del giudizio comparabile a quello esistente nell’ambito del processo civile avanti l’autorità giudiziaria ordinaria, infatti, mancava la disciplina di quel rapporto, tipico del processo ordinario, che si instaura a seguito della notificazione della domanda introduttiva portata mediante atto di citazione ed alla quale si ricollegano una serie di rilevanti effetti di natura sostanziale e processuale. Si può affermare che l’esatta determinazione del momento iniziale della procedura arbitrale, alla luce delle sue ripercussioni in differenti ambiti, quali i procedimenti cautelari, la prescrizione e la trascrizione, costituisce un elemento di centrale importanza per un efficiente utilizzo dello strumento arbitrale.

La domanda di arbitrato / Soldati N.. - In: I CONTRATTI. - ISSN 1123-5047. - STAMPA. - 10:(2010), pp. 961-968.

La domanda di arbitrato

SOLDATI, NICOLA
2010

Abstract

La domanda d’arbitrato è l’atto mediante il quale la parte che ne ha interesse promuove il procedimento arbitrale, chiamando in giudizio avanti agli arbitri una o più parti al fine di risolvere una controversia tra le stesse insorta. La tipizzazione della domanda di arbitrato è stata resa possibile grazie alla riforma dell’arbitrato del 1994 che ha permesso di risolvere le problematiche di natura processuale e sostanziale, riguardanti l’atto introduttivo della procedura arbitrale. Prima della riforma del 1994 , la dottrina riconosceva che in materia di arbitrato non esisteva un concetto legislativamente fissato di atto introduttivo del giudizio comparabile a quello esistente nell’ambito del processo civile avanti l’autorità giudiziaria ordinaria, infatti, mancava la disciplina di quel rapporto, tipico del processo ordinario, che si instaura a seguito della notificazione della domanda introduttiva portata mediante atto di citazione ed alla quale si ricollegano una serie di rilevanti effetti di natura sostanziale e processuale. Si può affermare che l’esatta determinazione del momento iniziale della procedura arbitrale, alla luce delle sue ripercussioni in differenti ambiti, quali i procedimenti cautelari, la prescrizione e la trascrizione, costituisce un elemento di centrale importanza per un efficiente utilizzo dello strumento arbitrale.
2010
La domanda di arbitrato / Soldati N.. - In: I CONTRATTI. - ISSN 1123-5047. - STAMPA. - 10:(2010), pp. 961-968.
Soldati N.
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