La medicina, più di altri ambiti delle scienze umane, ha storicamente avuto un diritto di cittadinanza ampio entro i confini della Chiesa e del suo diritto. Non stupisce, dunque, come sia nella codificazione pio-benedettina (can. 1792) sia in quella giovanneo-paolina (can. 1574) si ritrovi la figura del perito nel processo canonico, in specie in quello matrimoniale. Soprattutto in tema di impotenza, la scienza medica ha dato storicamente apporti di conoscenze importanti, incidendo negli orientamenti della giurisprudenza ecclesiastica. Problemi diversi e più radicali si sono posti con l’affermarsi della psichiatria e della psicologia, eredi, in epoca di secolarizzazione, di quelle competenze intorno all’anima ed alla psiche umana un tempo monopolio della Chiesa. La maggiore apertura del diritto matrimoniale canonico in senso personalista, già precedentemente annunciata da tutto un indirizzo della giurisprudenza rotale solidificatosi nella seconda metà del Novecento ed accolto poi nell’attuale can. 1095, ha determinato l’evidente ampliamento dei casi di dichiarazione di nullità matrimoniale per cause psicopatologiche di percezione oggettiva sempre più dubbia, fino a mutare la natura di un’impugnativa per motivi di inadeguatezza psicologica del soggetto al matrimonio, di fatto, in una richiesta mascherata di divorzio. Questa difficoltà interpretativa rischia di scaricarsi sul rapporto tra giudice e perito, essendo affidato a quest’ultimo il compito di valutare tecnicamente la sussistenza o meno di una patologia che implichi la nullità matrimoniale. Il magistero pontificio è intervenuto ripetutamente in argomento, ribadendo con forza la potestà decisionale del giudice chiamato a decidere secondo gli orientamenti del diritto e dell’antropologia propri della Chiesa, paventando la linea di fuga aperta dall’ingresso e soprattutto dalle evoluzioni ultime delle scienze mediche (psico-patologiche in specie) nel contesto del matrimonio canonico. Per il loro tramite, infatti, irrompe una concezione della persona e della sessualità tendenzialmente incompatibile con l’universo e la tradizione ecclesiastiche, suscitando contraddizioni di fondo nell’universo giuridico matrimoniale che rischiano di rivelarsi ben più profonde e sostanziali di quelle suscettibili di essere rinviate ad un semplice riequilibrio armonico del rapporto tra giudice e perito.

L'incidenza della scienza medica nella giurisprudenza rotale

ZANOTTI, ANDREA
2010

Abstract

La medicina, più di altri ambiti delle scienze umane, ha storicamente avuto un diritto di cittadinanza ampio entro i confini della Chiesa e del suo diritto. Non stupisce, dunque, come sia nella codificazione pio-benedettina (can. 1792) sia in quella giovanneo-paolina (can. 1574) si ritrovi la figura del perito nel processo canonico, in specie in quello matrimoniale. Soprattutto in tema di impotenza, la scienza medica ha dato storicamente apporti di conoscenze importanti, incidendo negli orientamenti della giurisprudenza ecclesiastica. Problemi diversi e più radicali si sono posti con l’affermarsi della psichiatria e della psicologia, eredi, in epoca di secolarizzazione, di quelle competenze intorno all’anima ed alla psiche umana un tempo monopolio della Chiesa. La maggiore apertura del diritto matrimoniale canonico in senso personalista, già precedentemente annunciata da tutto un indirizzo della giurisprudenza rotale solidificatosi nella seconda metà del Novecento ed accolto poi nell’attuale can. 1095, ha determinato l’evidente ampliamento dei casi di dichiarazione di nullità matrimoniale per cause psicopatologiche di percezione oggettiva sempre più dubbia, fino a mutare la natura di un’impugnativa per motivi di inadeguatezza psicologica del soggetto al matrimonio, di fatto, in una richiesta mascherata di divorzio. Questa difficoltà interpretativa rischia di scaricarsi sul rapporto tra giudice e perito, essendo affidato a quest’ultimo il compito di valutare tecnicamente la sussistenza o meno di una patologia che implichi la nullità matrimoniale. Il magistero pontificio è intervenuto ripetutamente in argomento, ribadendo con forza la potestà decisionale del giudice chiamato a decidere secondo gli orientamenti del diritto e dell’antropologia propri della Chiesa, paventando la linea di fuga aperta dall’ingresso e soprattutto dalle evoluzioni ultime delle scienze mediche (psico-patologiche in specie) nel contesto del matrimonio canonico. Per il loro tramite, infatti, irrompe una concezione della persona e della sessualità tendenzialmente incompatibile con l’universo e la tradizione ecclesiastiche, suscitando contraddizioni di fondo nell’universo giuridico matrimoniale che rischiano di rivelarsi ben più profonde e sostanziali di quelle suscettibili di essere rinviate ad un semplice riequilibrio armonico del rapporto tra giudice e perito.
2010
La giurisprudenza della Rota Romana sul matrimonio (1908-2008)
19
39
Zanotti A.
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