Nel Libro Verde sulle politiche ambientali future la Commissione Europea definisce il rumore come una delle maggiori fonti di inquinamento in Europa. Per far fronte a tale problematica, la Commissione Europea ha emanato nel 2002 la Direttiva 2002/49/CE (END) con l’intento di valutare lo stato di inquinamento acustico del territorio e sviluppare dei piani d’azione coordinati per il contenimento del rumore ambientale e la preservazione delle zone silenziose, sulla base di criteri comuni ai diversi Stati Membri. Il perseguimento di tali obiettivi presuppone la definizione di descrittori e metodi di valutazione armonizzati, nonché l’individuazione di opportuni criteri da adottare per la determinazione e restituzione degli elaborati (mappature acustiche). Nel decreto di recepimento D. Lgs. 19 agosto 2005, n° 194, l’attuazione della direttiva è garantita da uno schema gestionale coordinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quale responsabile ed interlocutore unico per la trasmissione dei dati alla Commissione Europea. La recente esperienza di mappatura acustica in Italia ha evidenziato che una distribuzione eccessivamente frammentata delle attività non consente di pervenire ad una visione globale del problema, né di individuare delle linee strategiche in grado di definire un approccio coerente con le politiche ambientali del territorio, in particolare in quei contesti dove la coesistenza di più sorgenti sonore richiederebbe la presenza di una figura di coordinamento super partes che dirima le situazioni di concorsualità e proceda ad una valutazione complessiva del clima acustico dell’area. A questo occorre aggiungere che laddove si è tentato di pervenire ad un approccio integrato per ovviare a tale problematica, i gestori delle principali infrastrutture nazionali si sono mostrati recalcitranti a fornire i dati di loro competenza. Alla luce di tutto ciò, nel lavoro si propone un approccio alternativo, che prevede un assetto organizzativo e gestionale radicalmente rinnovato. Nell’ipotesi innovativa, le attività di mappatura acustica sono demandate ad un unico soggetto responsabile , individuato dalle singole Regioni o Province Autonome, che provvede ad eseguire gli elaborati richiesti dalla Direttiva su tutto il territorio di competenza, utilizzando i metodi di valutazione comuni semplificati indicati dalla Commissione Europea. La mappatura acustica ed i piani di indirizzo strategico di tutte le infrastrutture e degli agglomerati sono gestiti in maniera unificata dalle autorità competenti individuate dalle Regioni. I singoli gestori che con le loro infrastrutture contribuiscono al clima acustico del territorio sono tenuti all’invio dei dati relativi alle sorgenti di loro competenza occorrenti per la mappatura. Dalle esperienze di applicazione delle disposizioni comunitarie, in particolare della END, al contesto italiano si sono quindi tratte indicazioni convergenti verso un’esigenza di rinnovamento dell’assetto normativo e gestionale a cui devono fare riferimento i gestori delle infrastrutture e i responsabili degli agglomerati per adempiere a quanto prescritto dalle disposizioni nazionali e europee.

Criteri tecnici e considerazioni per l’attuazione delle disposizioni comunitarie (relazione ad invito) / Bellucci P.; Borchi F.; Bellomini R.; Garai M.; Luzzi M.. - ELETTRONICO. - (2010), pp. 43-73. (Intervento presentato al convegno Seminario AIA-GAA "Riflessioni e proposte per l’evoluzione della legislazione sul rumore ambientale" tenutosi a Siracusa nel 26 Maggio 2010).

Criteri tecnici e considerazioni per l’attuazione delle disposizioni comunitarie (relazione ad invito)

GARAI, MASSIMO;
2010

Abstract

Nel Libro Verde sulle politiche ambientali future la Commissione Europea definisce il rumore come una delle maggiori fonti di inquinamento in Europa. Per far fronte a tale problematica, la Commissione Europea ha emanato nel 2002 la Direttiva 2002/49/CE (END) con l’intento di valutare lo stato di inquinamento acustico del territorio e sviluppare dei piani d’azione coordinati per il contenimento del rumore ambientale e la preservazione delle zone silenziose, sulla base di criteri comuni ai diversi Stati Membri. Il perseguimento di tali obiettivi presuppone la definizione di descrittori e metodi di valutazione armonizzati, nonché l’individuazione di opportuni criteri da adottare per la determinazione e restituzione degli elaborati (mappature acustiche). Nel decreto di recepimento D. Lgs. 19 agosto 2005, n° 194, l’attuazione della direttiva è garantita da uno schema gestionale coordinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quale responsabile ed interlocutore unico per la trasmissione dei dati alla Commissione Europea. La recente esperienza di mappatura acustica in Italia ha evidenziato che una distribuzione eccessivamente frammentata delle attività non consente di pervenire ad una visione globale del problema, né di individuare delle linee strategiche in grado di definire un approccio coerente con le politiche ambientali del territorio, in particolare in quei contesti dove la coesistenza di più sorgenti sonore richiederebbe la presenza di una figura di coordinamento super partes che dirima le situazioni di concorsualità e proceda ad una valutazione complessiva del clima acustico dell’area. A questo occorre aggiungere che laddove si è tentato di pervenire ad un approccio integrato per ovviare a tale problematica, i gestori delle principali infrastrutture nazionali si sono mostrati recalcitranti a fornire i dati di loro competenza. Alla luce di tutto ciò, nel lavoro si propone un approccio alternativo, che prevede un assetto organizzativo e gestionale radicalmente rinnovato. Nell’ipotesi innovativa, le attività di mappatura acustica sono demandate ad un unico soggetto responsabile , individuato dalle singole Regioni o Province Autonome, che provvede ad eseguire gli elaborati richiesti dalla Direttiva su tutto il territorio di competenza, utilizzando i metodi di valutazione comuni semplificati indicati dalla Commissione Europea. La mappatura acustica ed i piani di indirizzo strategico di tutte le infrastrutture e degli agglomerati sono gestiti in maniera unificata dalle autorità competenti individuate dalle Regioni. I singoli gestori che con le loro infrastrutture contribuiscono al clima acustico del territorio sono tenuti all’invio dei dati relativi alle sorgenti di loro competenza occorrenti per la mappatura. Dalle esperienze di applicazione delle disposizioni comunitarie, in particolare della END, al contesto italiano si sono quindi tratte indicazioni convergenti verso un’esigenza di rinnovamento dell’assetto normativo e gestionale a cui devono fare riferimento i gestori delle infrastrutture e i responsabili degli agglomerati per adempiere a quanto prescritto dalle disposizioni nazionali e europee.
2010
Atti del Seminario "Riflessioni e proposte per l’evoluzione della legislazione sul rumore ambientale"
43
73
Criteri tecnici e considerazioni per l’attuazione delle disposizioni comunitarie (relazione ad invito) / Bellucci P.; Borchi F.; Bellomini R.; Garai M.; Luzzi M.. - ELETTRONICO. - (2010), pp. 43-73. (Intervento presentato al convegno Seminario AIA-GAA "Riflessioni e proposte per l’evoluzione della legislazione sul rumore ambientale" tenutosi a Siracusa nel 26 Maggio 2010).
Bellucci P.; Borchi F.; Bellomini R.; Garai M.; Luzzi M.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/90299
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