Dopo aver illustrato la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, Grande Sezione, 26 febbraio 2008, causa C-132/05, sul caso “Parmesan” [la causa aveva ad oggetto un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione, con cui si chiedeva alla Corte di dichiarare che la Germania, rifiutando formalmente di perseguire come illecito l’impiego nel suo territorio della denominazione “parmesan” nell’etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della denominazione di origine protetta “Parmigiano Reggiano”, favorendo così l’usurpazione da parte di terzi della notorietà di cui gode il prodotto autentico, tutelato a livello comunitario, era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari], ci si sofferma sull’obbligo degli Stati membri (negato dalla Corte, che ha respinto il ricorso) di perseguire d’ufficio l’uso illegittimo di una denominazione protetta, evidenziando (alla luce della dottrina) come una tale obbligo potrebbe rinvenirsi de iure condito e non solo quale invocazione de iure condendo. Si esamina poi il reg. (CE) 27 ottobre 2004, n. 2006/2004, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori»), che definisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti dello Stato membro designate in quanto responsabili dell’esecuzione della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori collaborano fra di loro e con la Commissione al fine di garantire il rispetto della citata normativa e il buon funzionamento del mercato interno e al fine di migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori, da cui potrebbe derivarne mediatamente un rafforzamento della repressione delle infrazioni intracomunitarie anche in tema di indicazioni di qualità.

La cooperazione tra Stati UE (il caso Parmesan, il regolamento 2006/2004) / G. Sgarbanti. - STAMPA. - 27:(2009), pp. 56-64. (Intervento presentato al convegno Le indicazioni di qualità dei cibi nella UE (IGP, DOP, STG, indicazioni di qualità dei vini e simili) tenutosi a Milano nel 27 - 28 -29 novembre 2008).

La cooperazione tra Stati UE (il caso Parmesan, il regolamento 2006/2004)

SGARBANTI, GIULIO
2009

Abstract

Dopo aver illustrato la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, Grande Sezione, 26 febbraio 2008, causa C-132/05, sul caso “Parmesan” [la causa aveva ad oggetto un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione, con cui si chiedeva alla Corte di dichiarare che la Germania, rifiutando formalmente di perseguire come illecito l’impiego nel suo territorio della denominazione “parmesan” nell’etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della denominazione di origine protetta “Parmigiano Reggiano”, favorendo così l’usurpazione da parte di terzi della notorietà di cui gode il prodotto autentico, tutelato a livello comunitario, era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari], ci si sofferma sull’obbligo degli Stati membri (negato dalla Corte, che ha respinto il ricorso) di perseguire d’ufficio l’uso illegittimo di una denominazione protetta, evidenziando (alla luce della dottrina) come una tale obbligo potrebbe rinvenirsi de iure condito e non solo quale invocazione de iure condendo. Si esamina poi il reg. (CE) 27 ottobre 2004, n. 2006/2004, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori»), che definisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti dello Stato membro designate in quanto responsabili dell’esecuzione della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori collaborano fra di loro e con la Commissione al fine di garantire il rispetto della citata normativa e il buon funzionamento del mercato interno e al fine di migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori, da cui potrebbe derivarne mediatamente un rafforzamento della repressione delle infrazioni intracomunitarie anche in tema di indicazioni di qualità.
2009
Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo. L’Italia e la vita giuridica internazionale. Collana diretta da Fausto Pocar
56
64
La cooperazione tra Stati UE (il caso Parmesan, il regolamento 2006/2004) / G. Sgarbanti. - STAMPA. - 27:(2009), pp. 56-64. (Intervento presentato al convegno Le indicazioni di qualità dei cibi nella UE (IGP, DOP, STG, indicazioni di qualità dei vini e simili) tenutosi a Milano nel 27 - 28 -29 novembre 2008).
G. Sgarbanti
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