Diverse sono le cause di sospensione dell’obbligazione lavorativa individuate e classificate nel tempo ricorrendo ai più svariati criteri, situazioni che «incidono sull’obbligo di lavoro facendolo venir meno», talvolta accompagnati dal mantenimento del trattamento retributivo per il datore, talaltra supportati da indennità, oppure, più raramente, dalla semplice conservazione del posto. Trascurando in questa sede le sospensioni per esigenze datoriali, il numero delle ipotesi ammesse dall’ordinamento resta nondimeno ampio. Al ricorrere di eventi che comportano l’inesigibilità della prestazione lavorativa, o per consentire la conciliazione fra esigenze personali e lavorative, nonché per scopi di formazione, il legislatore deroga ai principi civilistici, riconoscendo al lavoratore la sospensione dell’obbligazione lavorativa e contestuale conservazione del posto per periodi di tempo limitati. È possibile distinguere fra sospensioni parziali (riposi, permessi vari, ferie) e totali; tra sospensioni derivanti da eventi che determinano l’impossibilità allo svolgimento dell’obbligazione principale del prestatore o, semplicemente, conseguenti a una manifestazione di volontà di quest’ultimo. In riferimento ai congedi, sui quali ci si soffermerà in questo contributo, si spazia dai più risalenti permessi connessi al matrimonio, ai più recenti, in ordine di tempo, congedi per la formazione e per le donne vittime di violenza di genere.

I congedi

Monica Navilli
2021

Abstract

Diverse sono le cause di sospensione dell’obbligazione lavorativa individuate e classificate nel tempo ricorrendo ai più svariati criteri, situazioni che «incidono sull’obbligo di lavoro facendolo venir meno», talvolta accompagnati dal mantenimento del trattamento retributivo per il datore, talaltra supportati da indennità, oppure, più raramente, dalla semplice conservazione del posto. Trascurando in questa sede le sospensioni per esigenze datoriali, il numero delle ipotesi ammesse dall’ordinamento resta nondimeno ampio. Al ricorrere di eventi che comportano l’inesigibilità della prestazione lavorativa, o per consentire la conciliazione fra esigenze personali e lavorative, nonché per scopi di formazione, il legislatore deroga ai principi civilistici, riconoscendo al lavoratore la sospensione dell’obbligazione lavorativa e contestuale conservazione del posto per periodi di tempo limitati. È possibile distinguere fra sospensioni parziali (riposi, permessi vari, ferie) e totali; tra sospensioni derivanti da eventi che determinano l’impossibilità allo svolgimento dell’obbligazione principale del prestatore o, semplicemente, conseguenti a una manifestazione di volontà di quest’ultimo. In riferimento ai congedi, sui quali ci si soffermerà in questo contributo, si spazia dai più risalenti permessi connessi al matrimonio, ai più recenti, in ordine di tempo, congedi per la formazione e per le donne vittime di violenza di genere.
2021
Il lavoro pubblico. Dalla contrattualizzazione al governo Draghi
567
599
Monica Navilli
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