Il saggio tratta della collaborazione lavorativa dei familiari, disciplinata espressamente dall'art. 230 bis c.c. Esso si sofferma, e puntualizza, le origini e la funzione dell'istituto ; l'apporto dato dalla dottrina, giuscivilista e giuscommercialista, alla sua elaborazione anche legislativa ; l'interpretazione degli status familiari che consentono l'assunzione della veste di partecipe all'impresa. Stabilito che la funzione dell'istituto è un riequilibrio della ricchezza all'interno della famiglia fra imprenditore e collaboratori, considerati nella duplice dimensione, etica, in quanto familiari, ed economica, in quanto lavoratori, viene affrontata, ad es., la questione se anche il convivente more uxorio (dell'impreditore)possa ricevere la tutela dell'art. 230 bis c.c. ; e, dopo accurata analisi dei precedenti giurisprudenziali e degli orientamenti dottrinali, si conclude nel senso che la tutela del convivente è assai meglio fondabile sui principi generali - quali, ad es. l'azione di arricchimento senza causa - che sulle norme specifiche dettate dalla legge. In generale si propende per un'interpretazione realistica - anche il coniuge separato, in pratica, non ha più veste per partecipare all'impresa - fondata sul deciso superamento dell'antica presunzione per la quale le prestazioni lavorative dei familiari, o anche del convivente more uxorio, avverrebbero affectionis vel benevolentiae causa. Nel saggio vengono affrontate numerose altre questioni ; inerenti, ad es., alla forma necessaria per entrare e uscire dall'impresa familiare (ritenuta assolutamente libera) ; al rilievo civile (ritenuto, con la giurisprudenza, meramente presuntivo) della documentazione fiscale predisposta nel caso singolo per ottenere il beneficio della divisione del reddito, fra l'imprenditore e i diversi familiari partecipi, in base alle norme del T.U. delle Imposte sul reddito ; alla natura, individuale o collettiva, della stessa impresa. Sotto quest'ultimo profilo si aderisce alla tesi, oggi assolutamente predominante, della natura individuale, sia per ragioni logiche - i partecipanti non hanno propriamente una quota dei beni aziendali, ma dei diritti di diversa natura, essenzialmente dei diritti di credito - sia per ragioni sistematiche - il legislatore non ha inteso, dettando l'art. 230 bis c.c., né creare un nuovo tipo di impresa, né introdurre un nuovo tipo di società, ma soltanto tutelare i partecipi, assegnando loro diritti minimi ; comunque riconoscendo loro una partecipazione concreta, ragguagliata all'utilità dell'impresa e non ad un'astratta base retributiva. Dalla ritenuta natura individuale si fa discendere anche la conseguenza che la tutela ex art. 230 bis c.c. spetta anche se il familiare imprenditore è in società con altri. Il saggio tratta ancora della collaborazione soltanto all'interno della famiglia, propendendo per un'applicazione larga e non restrittiva, della tutela ; del caso particolare dell'impresa familiare coltivatrice, peculiare e assai più caratterizzata da connotazioni collettive, simili a quelle della società semplice ; dei diritti dei partecipi, specie sotto il profilo della loro prova e della loro liquidazione. Si affrontano, infine, i problemi inerenti alla cessazione dell'impresa e alle altre sue vicende straordinarie :dalla sua alienazione alla morte del titolare, con conseguente diritto di prelazione in capo ai partecipi stessi.

L'impresa familiare / M.Bernardini. - STAMPA. - (2009), pp. 383-455.

L'impresa familiare

BERNARDINI, MAURO
2009

Abstract

Il saggio tratta della collaborazione lavorativa dei familiari, disciplinata espressamente dall'art. 230 bis c.c. Esso si sofferma, e puntualizza, le origini e la funzione dell'istituto ; l'apporto dato dalla dottrina, giuscivilista e giuscommercialista, alla sua elaborazione anche legislativa ; l'interpretazione degli status familiari che consentono l'assunzione della veste di partecipe all'impresa. Stabilito che la funzione dell'istituto è un riequilibrio della ricchezza all'interno della famiglia fra imprenditore e collaboratori, considerati nella duplice dimensione, etica, in quanto familiari, ed economica, in quanto lavoratori, viene affrontata, ad es., la questione se anche il convivente more uxorio (dell'impreditore)possa ricevere la tutela dell'art. 230 bis c.c. ; e, dopo accurata analisi dei precedenti giurisprudenziali e degli orientamenti dottrinali, si conclude nel senso che la tutela del convivente è assai meglio fondabile sui principi generali - quali, ad es. l'azione di arricchimento senza causa - che sulle norme specifiche dettate dalla legge. In generale si propende per un'interpretazione realistica - anche il coniuge separato, in pratica, non ha più veste per partecipare all'impresa - fondata sul deciso superamento dell'antica presunzione per la quale le prestazioni lavorative dei familiari, o anche del convivente more uxorio, avverrebbero affectionis vel benevolentiae causa. Nel saggio vengono affrontate numerose altre questioni ; inerenti, ad es., alla forma necessaria per entrare e uscire dall'impresa familiare (ritenuta assolutamente libera) ; al rilievo civile (ritenuto, con la giurisprudenza, meramente presuntivo) della documentazione fiscale predisposta nel caso singolo per ottenere il beneficio della divisione del reddito, fra l'imprenditore e i diversi familiari partecipi, in base alle norme del T.U. delle Imposte sul reddito ; alla natura, individuale o collettiva, della stessa impresa. Sotto quest'ultimo profilo si aderisce alla tesi, oggi assolutamente predominante, della natura individuale, sia per ragioni logiche - i partecipanti non hanno propriamente una quota dei beni aziendali, ma dei diritti di diversa natura, essenzialmente dei diritti di credito - sia per ragioni sistematiche - il legislatore non ha inteso, dettando l'art. 230 bis c.c., né creare un nuovo tipo di impresa, né introdurre un nuovo tipo di società, ma soltanto tutelare i partecipi, assegnando loro diritti minimi ; comunque riconoscendo loro una partecipazione concreta, ragguagliata all'utilità dell'impresa e non ad un'astratta base retributiva. Dalla ritenuta natura individuale si fa discendere anche la conseguenza che la tutela ex art. 230 bis c.c. spetta anche se il familiare imprenditore è in società con altri. Il saggio tratta ancora della collaborazione soltanto all'interno della famiglia, propendendo per un'applicazione larga e non restrittiva, della tutela ; del caso particolare dell'impresa familiare coltivatrice, peculiare e assai più caratterizzata da connotazioni collettive, simili a quelle della società semplice ; dei diritti dei partecipi, specie sotto il profilo della loro prova e della loro liquidazione. Si affrontano, infine, i problemi inerenti alla cessazione dell'impresa e alle altre sue vicende straordinarie :dalla sua alienazione alla morte del titolare, con conseguente diritto di prelazione in capo ai partecipi stessi.
2009
Il regime patrimoniale della famiglia
383
455
L'impresa familiare / M.Bernardini. - STAMPA. - (2009), pp. 383-455.
M.Bernardini
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/81881
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