L’articolo 2-novies del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2006, n. 196, d’ora in avanti anche “Codice privacy”) è specificamente dettato allo scopo di regolare la materia dei trattamenti di dati compiuti da organi costituzionali quali la Presidenza della Repubblica, la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e la Corte Costituzionale. La previsione da parte del legislatore statale di una disposizione esclusivamente mirata a disciplinare detti trattamenti è opportuna in quanto la Costituzione garantisce a tali organi costituzionali una posizione di indipendenza che si sostanzia anche nel conferimento ad essi di una sorta di potestà normativa autonoma rispetto a quella dello Stato per quanto concerne il loro funzionamento e l’organizzazione interna . Viene, addirittura, tradizionalmente affermato in dottrina che i “regolamenti” di tali organi si porrebbero nella gerarchia delle fonti soltanto al disotto delle norme di rango costituzionale, europeo ed internazionale, come fonti c.d. paralegislative a competenza costituzionalmente riservata, con esclusione dell’intervento della legge ordinaria o degli atti aventi forza di legge nella materia oggetto della suddetta riserva.
Titolo: | I trattamenti disciplinati da regolamenti di organi costituzionali | |
Autore/i: | Giulio Errani | |
Autore/i Unibo: | ||
Anno: | 2019 | |
Titolo del libro: | La protezione dei dati personali in Italia: Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 | |
Pagina iniziale: | 318 | |
Pagina finale: | 320 | |
Abstract: | L’articolo 2-novies del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2006, n. 196, d’ora in avanti anche “Codice privacy”) è specificamente dettato allo scopo di regolare la materia dei trattamenti di dati compiuti da organi costituzionali quali la Presidenza della Repubblica, la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e la Corte Costituzionale. La previsione da parte del legislatore statale di una disposizione esclusivamente mirata a disciplinare detti trattamenti è opportuna in quanto la Costituzione garantisce a tali organi costituzionali una posizione di indipendenza che si sostanzia anche nel conferimento ad essi di una sorta di potestà normativa autonoma rispetto a quella dello Stato per quanto concerne il loro funzionamento e l’organizzazione interna . Viene, addirittura, tradizionalmente affermato in dottrina che i “regolamenti” di tali organi si porrebbero nella gerarchia delle fonti soltanto al disotto delle norme di rango costituzionale, europeo ed internazionale, come fonti c.d. paralegislative a competenza costituzionalmente riservata, con esclusione dell’intervento della legge ordinaria o degli atti aventi forza di legge nella materia oggetto della suddetta riserva. | |
Data stato definitivo: | 6-apr-2021 | |
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