L’articolo 2-novies del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2006, n. 196, d’ora in avanti anche “Codice privacy”) è specificamente dettato allo scopo di regolare la materia dei trattamenti di dati compiuti da organi costituzionali quali la Presidenza della Repubblica, la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e la Corte Costituzionale. La previsione da parte del legislatore statale di una disposizione esclusivamente mirata a disciplinare detti trattamenti è opportuna in quanto la Costituzione garantisce a tali organi costituzionali una posizione di indipendenza che si sostanzia anche nel conferimento ad essi di una sorta di potestà normativa autonoma rispetto a quella dello Stato per quanto concerne il loro funzionamento e l’organizzazione interna . Viene, addirittura, tradizionalmente affermato in dottrina che i “regolamenti” di tali organi si porrebbero nella gerarchia delle fonti soltanto al disotto delle norme di rango costituzionale, europeo ed internazionale, come fonti c.d. paralegislative a competenza costituzionalmente riservata, con esclusione dell’intervento della legge ordinaria o degli atti aventi forza di legge nella materia oggetto della suddetta riserva.
I trattamenti disciplinati da regolamenti di organi costituzionali
Giulio Errani
2019
Abstract
L’articolo 2-novies del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2006, n. 196, d’ora in avanti anche “Codice privacy”) è specificamente dettato allo scopo di regolare la materia dei trattamenti di dati compiuti da organi costituzionali quali la Presidenza della Repubblica, la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e la Corte Costituzionale. La previsione da parte del legislatore statale di una disposizione esclusivamente mirata a disciplinare detti trattamenti è opportuna in quanto la Costituzione garantisce a tali organi costituzionali una posizione di indipendenza che si sostanzia anche nel conferimento ad essi di una sorta di potestà normativa autonoma rispetto a quella dello Stato per quanto concerne il loro funzionamento e l’organizzazione interna . Viene, addirittura, tradizionalmente affermato in dottrina che i “regolamenti” di tali organi si porrebbero nella gerarchia delle fonti soltanto al disotto delle norme di rango costituzionale, europeo ed internazionale, come fonti c.d. paralegislative a competenza costituzionalmente riservata, con esclusione dell’intervento della legge ordinaria o degli atti aventi forza di legge nella materia oggetto della suddetta riserva.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.