Nel contributo, l'A. sottolinea come che l'art. 2, d.lgs. n. 81/2015, come modificato dalla legge n. 128/2019, abbia un campo d’applicazione significativamente più ampio del delivery-food e, per vero, anche più esteso del lavoro reso mediante piattaforme digitali. Per l'A. nn pare revocabile in dubbio che la ratio legis sia orientata ad estendere la platea dei beneficiari del meccanismo prospettato col Jobs Act: quando una fattispecie perde alcuni requisiti come il riferimento al “tempo” e “luogo” di lavoro, che avevano se non autorizzato per lo meno facilitato o reso credibile per qualcuno (v. Trib. Torino) un’interpretazione molto restrittiva della disposizione derubricata a “norma apparente” (Tosi, 2015); quando all’esclusiva personalità della prestazione si sostituisce la “prevalente personalità della prestazione”, adottando una soluzione coerente con le fattispecie di lavoro autonomo (artt. 2222 c.c. e art. 409, n. 3, c.p.c.), nel cui alveo sono ritagliate le collaborazioni etero-organizzate, è evidente l’intenzione di allargare al segmento del lavoro autonomo più prossimo al confine con la subordinazione l’integrale disciplina del lavoro subordinato.

“Non per noi, ma per tutti” dissero i riders. E così fu.

federico martelloni
2020

Abstract

Nel contributo, l'A. sottolinea come che l'art. 2, d.lgs. n. 81/2015, come modificato dalla legge n. 128/2019, abbia un campo d’applicazione significativamente più ampio del delivery-food e, per vero, anche più esteso del lavoro reso mediante piattaforme digitali. Per l'A. nn pare revocabile in dubbio che la ratio legis sia orientata ad estendere la platea dei beneficiari del meccanismo prospettato col Jobs Act: quando una fattispecie perde alcuni requisiti come il riferimento al “tempo” e “luogo” di lavoro, che avevano se non autorizzato per lo meno facilitato o reso credibile per qualcuno (v. Trib. Torino) un’interpretazione molto restrittiva della disposizione derubricata a “norma apparente” (Tosi, 2015); quando all’esclusiva personalità della prestazione si sostituisce la “prevalente personalità della prestazione”, adottando una soluzione coerente con le fattispecie di lavoro autonomo (artt. 2222 c.c. e art. 409, n. 3, c.p.c.), nel cui alveo sono ritagliate le collaborazioni etero-organizzate, è evidente l’intenzione di allargare al segmento del lavoro autonomo più prossimo al confine con la subordinazione l’integrale disciplina del lavoro subordinato.
2020
La nuova legge sui riders e sulle collaborazioni etero-organizzate
141
145
federico martelloni
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