Il caso esaminato dall’ordinanza in epigrafe della Corte di Cassazione desta interesse sia per le questioni giuridiche affrontate, in merito all’interpretazione di un punto cruciale della disciplina europea e nazionale dei licenziamenti collettivi, sia per le ricadute, per così dire, più pratiche, dato che, d’ora in avanti, i datori di lavoro dovranno adottare alcune cautele aggiuntive, quando si tratterà di pianificare e, soprattutto, di mettere in atto operazioni di ridimensionamento dell’organico. Alla luce di una corretta interpretazione dell’art. 1, par. 1, 1° comma, lett. a) della Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, rientra nella nozione di “licenziamento” la circostanza che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso, da cui consegua la cessazione del contratto di lavoro, anche su richiesta dal lavoratore medesimo.

La nozione di «licenziamento» nella disciplina europea e nazionale dei licenziamenti collettivi: un deciso cambiamento di indirizzo nella giurisprudenza della Cassazione

Giulio Centamore
2020

Abstract

Il caso esaminato dall’ordinanza in epigrafe della Corte di Cassazione desta interesse sia per le questioni giuridiche affrontate, in merito all’interpretazione di un punto cruciale della disciplina europea e nazionale dei licenziamenti collettivi, sia per le ricadute, per così dire, più pratiche, dato che, d’ora in avanti, i datori di lavoro dovranno adottare alcune cautele aggiuntive, quando si tratterà di pianificare e, soprattutto, di mettere in atto operazioni di ridimensionamento dell’organico. Alla luce di una corretta interpretazione dell’art. 1, par. 1, 1° comma, lett. a) della Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, rientra nella nozione di “licenziamento” la circostanza che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso, da cui consegua la cessazione del contratto di lavoro, anche su richiesta dal lavoratore medesimo.
2020
Giulio Centamore
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