Si tratta di un commento della sentenza della Corte costituzionale del 14 novembre 2008, n. 373. In questa sentenza la Corte torna ad occuparsi del regime fiscale dell’assegno di mantenimento dei figli, indeducibile dal reddito del genitore erogante, in comparazione con quello dell’assegno alimentare versato ai medesimi, che per contro può essere dedotto ai fini I.R.P.E.F. La Corte ha escluso che questa disparità di trattamento costituisca una violazione dell’art. 3 Cost., con approfondite argomentazioni basate sull’analisi delle differenze tra gli istituti in questione sul piano civilistico, a tal fine valorizzando soprattutto le interpretazioni fornite dalla giurisprudenza di Cassazione. Tuttavia, l’assenza di irragionevolezza, che la Corte ha così riscontrato, deve essere ulteriormente vagliata alla luce della disciplina specificamente tributaria e dei suoi principi, primo tra tutti quello di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., sorprendentemente mai evocato nella sentenza in rassegna. La nota di commento tenta una diversa lettura del caso, allo scopo di contribuire a mettere in luce profili trascurati dalla Corte costituzionale e offrir lo spunto per alcune riflessioni sugli attuali problemi di coordinamento tra la disciplina civilistica e il regime fiscale degli assegni ai familiari. In particolare, si prendono in considerazioni introdotte con la recente riforma del codice civile in materia di affidamento dei figli (art 155 c.c. e ss.) per tentarne una prima verifica alla luce delle problematiche tributarie.
LA “RAGIONEVOLEZZA” DELLA INDEDUCIBILITÀ FISCALE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI: TRA COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA CIVILISTICA ED ESIGENZE DI COERENZA DEL SISTEMA TRIBUTARIO / A. Mondini. - In: FAMIGLIA E DIRITTO. - ISSN 1591-7703. - STAMPA. - 5/2009:(2009), pp. 445-453.
LA “RAGIONEVOLEZZA” DELLA INDEDUCIBILITÀ FISCALE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI: TRA COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA CIVILISTICA ED ESIGENZE DI COERENZA DEL SISTEMA TRIBUTARIO
MONDINI, ANDREA
2009
Abstract
Si tratta di un commento della sentenza della Corte costituzionale del 14 novembre 2008, n. 373. In questa sentenza la Corte torna ad occuparsi del regime fiscale dell’assegno di mantenimento dei figli, indeducibile dal reddito del genitore erogante, in comparazione con quello dell’assegno alimentare versato ai medesimi, che per contro può essere dedotto ai fini I.R.P.E.F. La Corte ha escluso che questa disparità di trattamento costituisca una violazione dell’art. 3 Cost., con approfondite argomentazioni basate sull’analisi delle differenze tra gli istituti in questione sul piano civilistico, a tal fine valorizzando soprattutto le interpretazioni fornite dalla giurisprudenza di Cassazione. Tuttavia, l’assenza di irragionevolezza, che la Corte ha così riscontrato, deve essere ulteriormente vagliata alla luce della disciplina specificamente tributaria e dei suoi principi, primo tra tutti quello di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., sorprendentemente mai evocato nella sentenza in rassegna. La nota di commento tenta una diversa lettura del caso, allo scopo di contribuire a mettere in luce profili trascurati dalla Corte costituzionale e offrir lo spunto per alcune riflessioni sugli attuali problemi di coordinamento tra la disciplina civilistica e il regime fiscale degli assegni ai familiari. In particolare, si prendono in considerazioni introdotte con la recente riforma del codice civile in materia di affidamento dei figli (art 155 c.c. e ss.) per tentarne una prima verifica alla luce delle problematiche tributarie.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.