Non bastava i vivere in città per essere considerati cittadini, o non bastava sempre. A Bologna il riconoscimento della cittadinanza alla fine del XIV secolo era connesso alla difesa della città e al pagamento delle imposte, non diversamente da quello che avveniva nello stesso periodo in molte altre città europee, anche se poi esisteva una grande varietà di condizioni alle quali si definivano i confini tra chi, vivendo in città ha potuto ricevere la qualifica di cittadino di pieno diritto; oppure fruirne in misura limitata; o restarne del tutto al di fuori. Gli statuti del 1454, inoltre, limitarono il riconoscimento della cittadinanza a coloro che fossero bolognesi per nascita propria, paterna e dell’avo – o almeno propria e paterna – escludendo come forestieri i cittadini ex privilegio, cioè coloro ai quali il difetto delle origini fosse stato cancellato per decreto delle autorità cittadine. Questi cittadini non originari, creati, dovevano essere considerati cittadini fittizi e impropri , una restrizione del concetto di cittadinanza che nel secolo precedente era del tutto assente. Gli statuti escludevano esplicitamente i cittadini per privilegio come «cives ficti», sostituendo di fatto un concetto di cittadinanza fondato sulla appartenenza e la partecipazione ad un corpo politico con un concetto di cittadinanza fondato essenzialmente sul privilegio di nascita. È l'accezione di cittadinanza che, sia pure in modo tutt’altro che univoco e incontestato, prevarrà nel corso della prima età moderna. Tuttavia, mentre gli statuti escludevano categoricamente e senza prevedere eccezioni i cittadini per privilegio – esclusione reiteratamente confermata dalla legislazione cinquecentesca - in pratica nel corso del XVI secolo, sia pure con prudenza, il Senato esercitò la sua prerogativa di derogare dagli statuti concedendo abilitazioni alle magistrature e agli uffici, in qualche caso contestualmente alla concessione della cittadinanza, in

Essere cittadini a Bologna

ANGELOZZI, GIANCARLO;CASANOVA, CESARINA
2009

Abstract

Non bastava i vivere in città per essere considerati cittadini, o non bastava sempre. A Bologna il riconoscimento della cittadinanza alla fine del XIV secolo era connesso alla difesa della città e al pagamento delle imposte, non diversamente da quello che avveniva nello stesso periodo in molte altre città europee, anche se poi esisteva una grande varietà di condizioni alle quali si definivano i confini tra chi, vivendo in città ha potuto ricevere la qualifica di cittadino di pieno diritto; oppure fruirne in misura limitata; o restarne del tutto al di fuori. Gli statuti del 1454, inoltre, limitarono il riconoscimento della cittadinanza a coloro che fossero bolognesi per nascita propria, paterna e dell’avo – o almeno propria e paterna – escludendo come forestieri i cittadini ex privilegio, cioè coloro ai quali il difetto delle origini fosse stato cancellato per decreto delle autorità cittadine. Questi cittadini non originari, creati, dovevano essere considerati cittadini fittizi e impropri , una restrizione del concetto di cittadinanza che nel secolo precedente era del tutto assente. Gli statuti escludevano esplicitamente i cittadini per privilegio come «cives ficti», sostituendo di fatto un concetto di cittadinanza fondato sulla appartenenza e la partecipazione ad un corpo politico con un concetto di cittadinanza fondato essenzialmente sul privilegio di nascita. È l'accezione di cittadinanza che, sia pure in modo tutt’altro che univoco e incontestato, prevarrà nel corso della prima età moderna. Tuttavia, mentre gli statuti escludevano categoricamente e senza prevedere eccezioni i cittadini per privilegio – esclusione reiteratamente confermata dalla legislazione cinquecentesca - in pratica nel corso del XVI secolo, sia pure con prudenza, il Senato esercitò la sua prerogativa di derogare dagli statuti concedendo abilitazioni alle magistrature e agli uffici, in qualche caso contestualmente alla concessione della cittadinanza, in
2009
Storia di Bologna, vol. 3, Bologna nell'età moderna, tomo I, Istituzioni, forme del potere, economia e società
271
333
Angelozzi G.; Casanova C.
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