L’articolo affronta Il problema della derogabilità all'automatica attribuzione ad un minore del solo cognome del padre postosi davanti al Tribunale di Bologna ed i dati normativi sottesi alla questione, la non pertinenza dei precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, delle sentenze della Corte Costituzionale e dell'art. 10 della Costituzione invocati dal Tribunale di Bologna, l'incidenza della sentenza della Corte di giustizia nel caso Garcia Avello, l'irrilevanza della pronuncia della Corte di giustizia nel caso Grunkin-Paul, la convenzione di Monaco di Baviera del 5 settembre 1980 sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e la preminenza del superiore interesse del minore ed infine il necessario riguardo alla scelta del minore o di chi ne cura gli interessi in materia di scelta del cognome.
Il diritto alla continuità di cognome di minori provvisti della cittadinanza di uno Stato non membro della Comunità e della cittadinanza italiana
Pieralberto Mengozzi
2009
Abstract
L’articolo affronta Il problema della derogabilità all'automatica attribuzione ad un minore del solo cognome del padre postosi davanti al Tribunale di Bologna ed i dati normativi sottesi alla questione, la non pertinenza dei precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, delle sentenze della Corte Costituzionale e dell'art. 10 della Costituzione invocati dal Tribunale di Bologna, l'incidenza della sentenza della Corte di giustizia nel caso Garcia Avello, l'irrilevanza della pronuncia della Corte di giustizia nel caso Grunkin-Paul, la convenzione di Monaco di Baviera del 5 settembre 1980 sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e la preminenza del superiore interesse del minore ed infine il necessario riguardo alla scelta del minore o di chi ne cura gli interessi in materia di scelta del cognome.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.