La riforma di Costantino sulla donazione è recepita da Teodosio II che la pone ad apertura del dodicesimo titolo del libro ottavo del suo codice.. Delle nove costituzioni di cui è composto il titolo “De donationibus”, sia nella ricostruzione di Mommsen, sia in quella di Krüger, solo due sono restituite dal Breviarium, mentre le restanti sette provengono dal manoscritto Parisinus 9643 (R); esse sono: C.Th. 8.12.1 che riporta il testo della norma costantiniana e C.Th. 8.12.9, costituzione di Teodosio II del 417 che concede al donante di servirsi del costituto possessorio al fine di evitare la formalità della traditio corporalis, requisito altrimenti obbligatorio nella donazione di beni immobili. Entrambe i provvedimenti citati sono corredati da interpretationes le cui differenze stilistiche hanno stimolato una più attenta riflessione sulle possibili fonti utilizzate per la loro redazione. Senza entrare nel merito se le interpretationes siano o meno un’elaborazione originale dei compilatori del Breviarium, oggetto della relazione è la formulazione dell’ipotesi secondo cui il testo dell’interpretatio a C.Th. 8.12.1 possa essere stato preso dai formulari romani. Il confronto tra il testo visigotico e alcune formule di donationes post obitum in uso in Gallia, nel VI secolo ad Angers (Form. Andec. n. 58) e poco dopo il VI secolo a Tours (Form. Turon, n. 1b) sembrano corroborare tale ipotesi.

Interpretatio visigotica a C.Th. 8.12.1 e la donatio post obitum della prassi nelle province occidentali

S. Tarozzi
2019

Abstract

La riforma di Costantino sulla donazione è recepita da Teodosio II che la pone ad apertura del dodicesimo titolo del libro ottavo del suo codice.. Delle nove costituzioni di cui è composto il titolo “De donationibus”, sia nella ricostruzione di Mommsen, sia in quella di Krüger, solo due sono restituite dal Breviarium, mentre le restanti sette provengono dal manoscritto Parisinus 9643 (R); esse sono: C.Th. 8.12.1 che riporta il testo della norma costantiniana e C.Th. 8.12.9, costituzione di Teodosio II del 417 che concede al donante di servirsi del costituto possessorio al fine di evitare la formalità della traditio corporalis, requisito altrimenti obbligatorio nella donazione di beni immobili. Entrambe i provvedimenti citati sono corredati da interpretationes le cui differenze stilistiche hanno stimolato una più attenta riflessione sulle possibili fonti utilizzate per la loro redazione. Senza entrare nel merito se le interpretationes siano o meno un’elaborazione originale dei compilatori del Breviarium, oggetto della relazione è la formulazione dell’ipotesi secondo cui il testo dell’interpretatio a C.Th. 8.12.1 possa essere stato preso dai formulari romani. Il confronto tra il testo visigotico e alcune formule di donationes post obitum in uso in Gallia, nel VI secolo ad Angers (Form. Andec. n. 58) e poco dopo il VI secolo a Tours (Form. Turon, n. 1b) sembrano corroborare tale ipotesi.
2019
Ravenna Capitale. Disciplina degli atti negoziali inter vivos nelle fonti di IV-VII secolo, in Occidente
165
176
S.Tarozzi
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/713780
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact