L'autore analizza l'arbitrato societario da clausola compromissoria societaria come modello introdotto dalla riforma operata con il d. lgs n. 5 del 2003, a fianco dell'arbitrato di "diritto comune", ancora possibile in materia societaria in forza di clausola compromissoria atipica o compromesso. L'autore affronta quindi la discplina del procedimento arbitrale societario, a partire dalla domanda di arbitrato, depositata presso il registro delle imprese, sino all'intervento dei terzi nel procedimento e al rapporto con il giudizio ordinario, per giungere poi all'efficacia del lodo, le cui statuizioni sono vincolanti per la società. Quanto al rapporto tra arbitrato e tutela cautelare, l'autore sottolinea come nell'ambito dell'arbitrato societario per la prima volta si è riconosciuto che la devoluzione ad arbitrato non preclude la tutela cautelare, come poi previsto in via generale dal nuovo art. 669-quinquies c.p.c. L'autore analizza quindi l'art. 36 del citato d. lgs., a norma del quale gli arbitri devono decidere secondo diritto, ed il lodo è comunque impugnabile per violazione di norme di diritto, indipendentemente da ogni contraria volontà.

Commento agli artt. 35-36 d. lgs 17 gennaio 2003, n. 5

BIAVATI, PAOLO
2008

Abstract

L'autore analizza l'arbitrato societario da clausola compromissoria societaria come modello introdotto dalla riforma operata con il d. lgs n. 5 del 2003, a fianco dell'arbitrato di "diritto comune", ancora possibile in materia societaria in forza di clausola compromissoria atipica o compromesso. L'autore affronta quindi la discplina del procedimento arbitrale societario, a partire dalla domanda di arbitrato, depositata presso il registro delle imprese, sino all'intervento dei terzi nel procedimento e al rapporto con il giudizio ordinario, per giungere poi all'efficacia del lodo, le cui statuizioni sono vincolanti per la società. Quanto al rapporto tra arbitrato e tutela cautelare, l'autore sottolinea come nell'ambito dell'arbitrato societario per la prima volta si è riconosciuto che la devoluzione ad arbitrato non preclude la tutela cautelare, come poi previsto in via generale dal nuovo art. 669-quinquies c.p.c. L'autore analizza quindi l'art. 36 del citato d. lgs., a norma del quale gli arbitri devono decidere secondo diritto, ed il lodo è comunque impugnabile per violazione di norme di diritto, indipendentemente da ogni contraria volontà.
2008
Arbitrati speciali
117
146
P. Biavati
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