La definizione di “crisi” posta dall’art. 2.1.a del CCII sembra preludere ad una disciplina del Codice dedicata al crepuscolo dell’impresa. In realtà, così non è e resta quindi ancora spazio per ricercare in via interpretativa le regole che s’impongono agli organi sociali allorché la situazione di difficoltà - non ancora probabilità d’insolvenza - inizi ad essere da questi percepita. L'autore s'interroga dunque circa la persistenza di doveri degli organi sociali che sorgano prima e a prescindere dalla maturazione di una situazione di crisi tipica ex CCII.

Dalla crisi tipica ex CCII alla resilienza della twilight zone

Antonio Rossi
2019

Abstract

La definizione di “crisi” posta dall’art. 2.1.a del CCII sembra preludere ad una disciplina del Codice dedicata al crepuscolo dell’impresa. In realtà, così non è e resta quindi ancora spazio per ricercare in via interpretativa le regole che s’impongono agli organi sociali allorché la situazione di difficoltà - non ancora probabilità d’insolvenza - inizi ad essere da questi percepita. L'autore s'interroga dunque circa la persistenza di doveri degli organi sociali che sorgano prima e a prescindere dalla maturazione di una situazione di crisi tipica ex CCII.
2019
Antonio Rossi
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