L'art. 46, novellato dal d.lgs. n. 62 del 2018, sotto il titolo Risarcimento del danno da vacanza rovinata, si occupa del danno non patrimoniale da inadempimento del contratto di pacchetto turistico, nonché del contratto di intermediazione di viaggio. L’estensione della responsabilità per danno da vacanza rovinata anche al venditore, nei casi in cui sussista la sua responsabilità contrattuale per inadempimento del mandato conferitogli dal viaggiatore, ad esempio perché una o più prestazioni inserite nel pacchetto non vengono esattamente eseguite a causa di un errore di prenotazione del venditore, è confermato sia dalla espressa menzione di quest’ultimo nel testo dell’art. 46, che dal rinvio dell’art. 51-quater all’art. 46 a proposito del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria spettante al viaggiatore nei confronti del venditore anche per il danno da vacanza rovinata. La novella ribadisce la regola contenuta nell'art. 1223 c.c., ma limita il risarcimento ai danni non patrimoniali che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento di non scarsa importanza dell'organizzatore o del venditore ed invita a considerare il « tempo di vacanza inutilmente trascorso » nonché la « irripetibilità dell'occasione perduta » ai fini dell'accertamento dell'an e della liquidazione del quantum del danno risarcibile. Il « danno da vacanza rovinata » menzionato nel titolo della disposizione è il nome che il legislatore assegna al danno non patrimoniale da inadempimento del contratto di pacchetto turistico e del contratto di intermediazione di viaggio. La norma non prende esplicita posizione sulla natura, patrimoniale o non patrimoniale, del danno risarcibile come conseguenza dell'inadempimento di non scarsa importanza del tour operator o del venditore. Che tratti del danno non patrimoniale lo si desume da due considerazioni ermeneutiche. L'interpretazione sistematica porta a ritenere che siano gli artt. 43 e 50 c. tur. ad occuparsi del risarcimento, senza particolari filtri, di “qualunque danno” (ivi compresi quelli patrimoniali, morali e “alla persona”) da mancato o inesatto adempimento del contratto turistico (di pacchetto turistico e di intermediazione di viaggio). Inoltre, l'art. 46 concorre all'attuazione dell’art. 14 direttiva 2015/2302/UE, il cui considerando 34 precisa che: « Il risarcimento dovrebbe coprire anche i danni morali, come il risarcimento per la perdita in termini di godimento del viaggio o della vacanza a causa di problemi sostanziali nell'esecuzione dei pertinenti servizi turistici ». Già nel 2002, l’oggi abrogato art. 5 direttiva 90/314/CEE aveva formato oggetto di una celebre sentenza interpretativa della Corte di giustizia sul punto della risarcibilità del danno morale « e segnatamente del danno costituito dal mancato godimento delle vacanze derivante dal mancato o non corretto adempimento delle prestazioni previste nel viaggio tutto compreso ». La Corte rispose al quesito sottopostole affermando che « la direttiva riconosce[va] implicitamente l'esistenza di un diritto al risarcimento dei danni diversi da quelli corporali, tra cui il danno morale » (CGCE, sez. VI, 12 marzo 2002 in causa C-168/00, Landgericht Linz c. Commissione CE, NGC, 2003, I, 861). L'art. 46 accorda, pertanto, al viaggiatore l'integrale risarcimento del danno morale conseguente all'inadempimento di non scarsa importanza dell'organizzatore o del venditore, « secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti », conformemente alla previsione della direttiva cui dà attuazione.

Art. 46 Codice del turismo (d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, come modificato da d.lgs. n. 62/2018 attuativo della direttiva 2015/2302/UE)

Chiara Alvisi
2018

Abstract

L'art. 46, novellato dal d.lgs. n. 62 del 2018, sotto il titolo Risarcimento del danno da vacanza rovinata, si occupa del danno non patrimoniale da inadempimento del contratto di pacchetto turistico, nonché del contratto di intermediazione di viaggio. L’estensione della responsabilità per danno da vacanza rovinata anche al venditore, nei casi in cui sussista la sua responsabilità contrattuale per inadempimento del mandato conferitogli dal viaggiatore, ad esempio perché una o più prestazioni inserite nel pacchetto non vengono esattamente eseguite a causa di un errore di prenotazione del venditore, è confermato sia dalla espressa menzione di quest’ultimo nel testo dell’art. 46, che dal rinvio dell’art. 51-quater all’art. 46 a proposito del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria spettante al viaggiatore nei confronti del venditore anche per il danno da vacanza rovinata. La novella ribadisce la regola contenuta nell'art. 1223 c.c., ma limita il risarcimento ai danni non patrimoniali che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento di non scarsa importanza dell'organizzatore o del venditore ed invita a considerare il « tempo di vacanza inutilmente trascorso » nonché la « irripetibilità dell'occasione perduta » ai fini dell'accertamento dell'an e della liquidazione del quantum del danno risarcibile. Il « danno da vacanza rovinata » menzionato nel titolo della disposizione è il nome che il legislatore assegna al danno non patrimoniale da inadempimento del contratto di pacchetto turistico e del contratto di intermediazione di viaggio. La norma non prende esplicita posizione sulla natura, patrimoniale o non patrimoniale, del danno risarcibile come conseguenza dell'inadempimento di non scarsa importanza del tour operator o del venditore. Che tratti del danno non patrimoniale lo si desume da due considerazioni ermeneutiche. L'interpretazione sistematica porta a ritenere che siano gli artt. 43 e 50 c. tur. ad occuparsi del risarcimento, senza particolari filtri, di “qualunque danno” (ivi compresi quelli patrimoniali, morali e “alla persona”) da mancato o inesatto adempimento del contratto turistico (di pacchetto turistico e di intermediazione di viaggio). Inoltre, l'art. 46 concorre all'attuazione dell’art. 14 direttiva 2015/2302/UE, il cui considerando 34 precisa che: « Il risarcimento dovrebbe coprire anche i danni morali, come il risarcimento per la perdita in termini di godimento del viaggio o della vacanza a causa di problemi sostanziali nell'esecuzione dei pertinenti servizi turistici ». Già nel 2002, l’oggi abrogato art. 5 direttiva 90/314/CEE aveva formato oggetto di una celebre sentenza interpretativa della Corte di giustizia sul punto della risarcibilità del danno morale « e segnatamente del danno costituito dal mancato godimento delle vacanze derivante dal mancato o non corretto adempimento delle prestazioni previste nel viaggio tutto compreso ». La Corte rispose al quesito sottopostole affermando che « la direttiva riconosce[va] implicitamente l'esistenza di un diritto al risarcimento dei danni diversi da quelli corporali, tra cui il danno morale » (CGCE, sez. VI, 12 marzo 2002 in causa C-168/00, Landgericht Linz c. Commissione CE, NGC, 2003, I, 861). L'art. 46 accorda, pertanto, al viaggiatore l'integrale risarcimento del danno morale conseguente all'inadempimento di non scarsa importanza dell'organizzatore o del venditore, « secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti », conformemente alla previsione della direttiva cui dà attuazione.
2018
Codice del consumo e norme collegate
1322
1353
Chiara Alvisi
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