In tema di assicurazione Enpals, datore di lavoro del lavoratore dello spettacolo, responsabile del pagamento dei contributi ai sensi degli artt. 2 e 3 d.p.r. n. 1420/1971 è l'agente o manager che, avendo acquisito per contratto l'esclusiva dell'attività professionale dell'artista, debba provvedere direttamente a corrispondergli il compenso per le sue prestazioni, ancorché dall'agente medesimo cedute a terzi. La tesi che datore di lavoro sia l'utilizzatore finale non ha fondamento in quanto le norme di cui al d.l.c.p.s.n. 708/1947 e quelle successive non fanno riferimento l'attività espletata dal soggetto utilizzatore.

Il responsabile dei versamenti contributivi nel settore dello spettacolo è l’agenzia titolare dei diritti di esclusiva o l’utilizzatore della prestazione?

Villa E
2011

Abstract

In tema di assicurazione Enpals, datore di lavoro del lavoratore dello spettacolo, responsabile del pagamento dei contributi ai sensi degli artt. 2 e 3 d.p.r. n. 1420/1971 è l'agente o manager che, avendo acquisito per contratto l'esclusiva dell'attività professionale dell'artista, debba provvedere direttamente a corrispondergli il compenso per le sue prestazioni, ancorché dall'agente medesimo cedute a terzi. La tesi che datore di lavoro sia l'utilizzatore finale non ha fondamento in quanto le norme di cui al d.l.c.p.s.n. 708/1947 e quelle successive non fanno riferimento l'attività espletata dal soggetto utilizzatore.
2011
Villa E
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