Ai fini del riconoscimento del diritto d'autore, la libertà di espressione artistica non incontra il limite della liceità (esistente, invece, nell'ambito della proprietà industriale per l'accertamento costitutivo di diritti su marchi, brevetti, disegni e modelli, ecc.), con la conseguenza che resta comunque protetta anche l'opera immorale, illegale, ecc., la quale, in tal caso, non potrà essere pubblicata, distribuita o rappresentata, ma conserverà il divieto di plagio, contraffazione, ecc., da parte dei terzi (incluso il rispetto dei diritti morali di paternità e d'integrità dell'autore). A fronte dell'assenza del requisito di liceità, sempre sul piano del diritto d'autore, l'opera trova invece un limite "omogeneo" nel rispetto dei diritti anteriori altrui: non gode dunque del diritto d'autore tout court l'opera che, per quanto diversificata, sia sostanzialmente riproduttiva di altra opera protetta. E gode di una tutela solo morale - ma con divieto di qualsiasi esercizio di attività economica - l'opera pur creativamente "derivata" senza autorizzazione da altre opere precedenti ancora protette, come il film tratto dal libro, il riassunto di un romanzo, o qualsiasi altra forma di elaborazione originale da opera altrui, ex artt. 4 e 18 della legge n. 633/1941, conformemente alla Convenzione di Berna sulle opere letterarie e artistiche. Con l'allungamento dei termini di protezione delle opere anteriori, sul piano tanto giuridico quanto politico, ciò può rappresentare una modalità di "censura" ben più ampia e non giustificata rispetto alla soppressione del requisito di liceità morale, civile o penale.

I limiti alla libertà artistica derivanti da altrui diritti esclusivi

MUSSO Alberto
2018

Abstract

Ai fini del riconoscimento del diritto d'autore, la libertà di espressione artistica non incontra il limite della liceità (esistente, invece, nell'ambito della proprietà industriale per l'accertamento costitutivo di diritti su marchi, brevetti, disegni e modelli, ecc.), con la conseguenza che resta comunque protetta anche l'opera immorale, illegale, ecc., la quale, in tal caso, non potrà essere pubblicata, distribuita o rappresentata, ma conserverà il divieto di plagio, contraffazione, ecc., da parte dei terzi (incluso il rispetto dei diritti morali di paternità e d'integrità dell'autore). A fronte dell'assenza del requisito di liceità, sempre sul piano del diritto d'autore, l'opera trova invece un limite "omogeneo" nel rispetto dei diritti anteriori altrui: non gode dunque del diritto d'autore tout court l'opera che, per quanto diversificata, sia sostanzialmente riproduttiva di altra opera protetta. E gode di una tutela solo morale - ma con divieto di qualsiasi esercizio di attività economica - l'opera pur creativamente "derivata" senza autorizzazione da altre opere precedenti ancora protette, come il film tratto dal libro, il riassunto di un romanzo, o qualsiasi altra forma di elaborazione originale da opera altrui, ex artt. 4 e 18 della legge n. 633/1941, conformemente alla Convenzione di Berna sulle opere letterarie e artistiche. Con l'allungamento dei termini di protezione delle opere anteriori, sul piano tanto giuridico quanto politico, ciò può rappresentare una modalità di "censura" ben più ampia e non giustificata rispetto alla soppressione del requisito di liceità morale, civile o penale.
2018
La libertà di espressione artistica. Limiti giuridici e politically correct.
69
74
MUSSO Alberto
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