L’art.11, parte C, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva CEE 77/388, c.d. sesta direttiva IVA (e l’identico, a livello del contenuto, art.90 della direttiva 2006/112/CE) non consente una limitazione sproporzionata della possibilità di rettifica della base imponibile, ma consente tuttavia agli Stati membri di tener conto delle peculiarità delle incertezze in caso di mancato pagamento, tramite l’imposizione al soggetto passivo di determinate misure ragionevoli, ma l’onere della conclusione di una procedura concorsuale concernente il destinatario della prestazione costituisce, tuttavia, una limitazione sproporzionata.

Regime nazionale e disciplina europea delle variazioni IVA da mancato pagamento tra esigibilità ed effettività.

Piera Santin
2017

Abstract

L’art.11, parte C, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva CEE 77/388, c.d. sesta direttiva IVA (e l’identico, a livello del contenuto, art.90 della direttiva 2006/112/CE) non consente una limitazione sproporzionata della possibilità di rettifica della base imponibile, ma consente tuttavia agli Stati membri di tener conto delle peculiarità delle incertezze in caso di mancato pagamento, tramite l’imposizione al soggetto passivo di determinate misure ragionevoli, ma l’onere della conclusione di una procedura concorsuale concernente il destinatario della prestazione costituisce, tuttavia, una limitazione sproporzionata.
2017
Santin, Piera
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/610652
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