L’art. 111 bis, comma 2, l.fall., in deroga alla regola generale di cui all’art. 111, comma 1, sancisce, in relazione al ricavato della liquidazione dei beni formanti oggetto di pegno ed ipoteca, la prevalenza dei creditori garantiti su quelli prededucibili. Muovendo dall’illustrazione delle ragioni che hanno condotto all’introduzione di tale disposizione - ove è stato recepito un principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità prima della riforma della legge fallimentare - e soffermandosi sui temperamenti cui la previsione ivi contenuta soggiace, l’A. prende poi in considerazione l’ipotesi in cui i beni formanti oggetto di garanzia reale siano produttivi di frutti.Tenuto conto dei concetti di liquidazione dell’attivo, di liquidazione dei beni (e loro ricavato) e di massa liquida attiva (mobiliare e immobiliare), così come emergono dalle disposizioni della legge fallimentare attualmente vigente, l’A. giunge a dimostrare come, con riguardo ai frutti civili prodotti dai predetti beni, la preferenza accordata dall’art. 111 bis, comma 2, l. fall. ai creditori garantiti non possa venire in considerazione, dovendo invece tornare ad avere piena applicazione, nel conflitto con i creditori prededucibili, la generale regola di cui all’art. 111, comma 1.

Brevi note sui crediti prededucibili e crediti ipotecari e pignoratizi

BALESTRA, LUIGI
2017

Abstract

L’art. 111 bis, comma 2, l.fall., in deroga alla regola generale di cui all’art. 111, comma 1, sancisce, in relazione al ricavato della liquidazione dei beni formanti oggetto di pegno ed ipoteca, la prevalenza dei creditori garantiti su quelli prededucibili. Muovendo dall’illustrazione delle ragioni che hanno condotto all’introduzione di tale disposizione - ove è stato recepito un principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità prima della riforma della legge fallimentare - e soffermandosi sui temperamenti cui la previsione ivi contenuta soggiace, l’A. prende poi in considerazione l’ipotesi in cui i beni formanti oggetto di garanzia reale siano produttivi di frutti.Tenuto conto dei concetti di liquidazione dell’attivo, di liquidazione dei beni (e loro ricavato) e di massa liquida attiva (mobiliare e immobiliare), così come emergono dalle disposizioni della legge fallimentare attualmente vigente, l’A. giunge a dimostrare come, con riguardo ai frutti civili prodotti dai predetti beni, la preferenza accordata dall’art. 111 bis, comma 2, l. fall. ai creditori garantiti non possa venire in considerazione, dovendo invece tornare ad avere piena applicazione, nel conflitto con i creditori prededucibili, la generale regola di cui all’art. 111, comma 1.
2017
Luigi, Balestra
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